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Norme e obblighi

La fattura elettronica dell’avvocato: Cassa, spese generali, ritenuta e bollo

Onorari, spese generali, Cassa, IVA, ritenuta, anticipazioni: l’ordine in cui si calcolano decide se la fattura torna. Ecco il conto voce per voce, con due esempi rifatti a mano.

17 minuti di lettura Aggiornata al 14 settembre 2026

In breve

  • L’imponibile è onorari più spese generali del 15%: su quella somma si calcola il 4% di Cassa Forense, e sulla somma dei tre si calcola l’IVA al 22%.
  • La ritenuta del 20% si applica solo se il cliente è sostituto d’imposta, e solo su onorari e spese generali: mai su Cassa, IVA e anticipazioni.
  • Le spese anticipate in nome e per conto del cliente stanno fuori da IVA, Cassa e ritenuta (natura N1); nel forfettario niente IVA né ritenuta, ma bollo da 2 € sopra 77,47 €.

La fattura di un avvocato ha più righe di quella di quasi ogni altro professionista, e ognuna ha una base diversa. Le spese generali si calcolano sul compenso, la Cassa sul compenso più le spese generali, l’IVA anche sulla Cassa, la ritenuta invece no. Poi ci sono le anticipazioni, che non toccano nessuna di queste basi, e i rimborsi spese, che dal 2025 seguono regole ancora diverse. Basta invertire due passaggi perché il totale sia sbagliato di qualche decina di euro e il cliente, o il suo ufficio amministrativo, rimandi indietro il documento.

Questa guida mette le voci nell’ordine in cui si calcolano, con le norme che le reggono, due esempi svolti con i centesimi e i casi che creano più dubbi: l’avviso di parcella, il regime forfettario, la fattura alla pubblica amministrazione e le spese distratte ex art. 93 c.p.c. Dove la prassi non è ancora chiarita da una fonte ufficiale lo trovi scritto: in quei punti conviene decidere insieme al commercialista dello studio.

01Le voci della fattura, nell’ordine in cui si calcolano

  1. 1

    Onorari

    Il compenso pattuito per iscritto o, se manca l’accordo, determinato con i parametri del DM 55/2014. È la base di partenza di tutto il resto.

  2. 2

    Spese generali 15%

    Il rimborso forfettario dell’art. 2, comma 2, DM 55/2014: il 15% del compenso, dovuto «in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale». Dal DM 147/2022 la misura è fissa. Onorari più spese generali formano l’imponibile.

  3. 3

    Contributo integrativo Cassa Forense 4%

    Si calcola su onorari più spese generali (art. 31 del Regolamento Unico della Previdenza Forense), si addebita al cliente e nel file XML va nel blocco della cassa previdenziale con il codice TC01.

  4. 4

    IVA 22%

    Si calcola su onorari, spese generali e contributo integrativo: il 4% di Cassa è soggetto a IVA (art. 16 DPR 633/1972 per l’aliquota ordinaria).

  5. 5

    Anticipazioni art. 15

    Contributo unificato, anticipazione forfettaria, diritti e marche pagati in nome e per conto del cliente e documentati: si aggiungono al totale fuori campo IVA (natura N1), senza Cassa e senza ritenuta.

  6. 6

    Ritenuta d’acconto 20%

    Solo se il cliente è sostituto d’imposta (art. 23 e 25 DPR 600/1973). Si calcola su onorari più spese generali e si sottrae dal totale per ottenere il netto da pagare.

  7. 7

    Bollo

    Non è dovuto sulla parte soggetta a IVA. È dovuto, 2 €, sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 €: il caso tipico è il regime forfettario.

Imponibile = Onorari × 1,15 · Cassa = Imponibile × 4% · IVA = (Imponibile + Cassa) × 22% · Totale = Imponibile + Cassa + IVA + Anticipazioni · Netto = Totale − Imponibile × 20% (solo con sostituto d’imposta)

Ogni importo si arrotonda al centesimo nel momento in cui si calcola. Le anticipazioni restano fuori da tutte le percentuali.

02Esempio 1: regime ordinario, cliente società o cliente privato

Uno studio in regime ordinario difende un cliente in una causa in Tribunale di valore compreso fra 5.200 e 26.000 €. Gli onorari concordati sono 2.400 €. Per l’iscrizione a ruolo lo studio ha anticipato 237 € di contributo unificato e 27 € di anticipazione forfettaria, entrambi documentati. Nella prima colonna il cliente è una società, quindi sostituto d’imposta; nella seconda è una persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale.

VoceCalcoloSocietà (sostituto d’imposta)Privato consumatore
Onorari2.400,002.400,00
Spese generali 15%2.400,00 × 15%360,00360,00
Imponibile (base Cassa)2.400,00 + 360,002.760,002.760,00
Cassa Forense 4% (TC01)2.760,00 × 4%110,40110,40
Imponibile IVA2.760,00 + 110,402.870,402.870,40
IVA 22%2.870,40 × 22%631,49631,49
Anticipazioni art. 15 (N1)237,00 + 27,00264,00264,00
Totale documento2.870,40 + 631,49 + 264,003.765,893.765,89
Ritenuta 20%2.760,00 × 20%− 552,00non si applica
Netto da pagaretotale − ritenuta3.213,893.765,89
Importi in euro. L’IVA esatta sarebbe 631,488: si arrotonda al centesimo. Per il bollo sulle anticipazioni oltre 77,47 € vedi la nota più sotto.

La società paga allo studio 3.213,89 € e versa all’Erario i 552,00 € di ritenuta per conto dell’avvocato, che li scomputerà dall’IRPEF. Il privato paga invece l’intero totale. Il documento è lo stesso: cambia solo il blocco della ritenuta e, di conseguenza, il netto.

03La ritenuta d’acconto: chi la opera e su cosa

La ritenuta non la «applica» l’avvocato: la opera il cliente al momento del pagamento, se la legge lo qualifica come sostituto d’imposta. In fattura tu la indichi perché il documento esponga il netto corretto. La norma è l’art. 25, comma 1, DPR 600/1973, con l’aliquota vigente del 20%; l’elenco dei sostituti sta all’art. 23 dello stesso decreto.

  • Operano la ritenuta: società ed enti, società di persone e associazioni, imprenditori individuali, altri professionisti e lavoratori autonomi, condomini.
  • Non la operano: i privati consumatori, e i professionisti o le imprese in regime forfettario, che non sono tenuti a fare da sostituti (art. 1, comma 69, L. 190/2014).
  • Non la subisce l’avvocato in regime forfettario, che dichiara al committente che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva (art. 1, comma 67, L. 190/2014).
  • Base: onorari più spese generali. Il 15% è compenso, non un rimborso analitico, quindi entra nella base.
  • Fuori base: contributo integrativo 4%, IVA, anticipazioni dell’art. 15 DPR 633/1972.
  • Nel file XML: blocco dei dati della ritenuta con tipo RT01 per le persone fisiche (RT02 è previsto per le persone giuridiche), aliquota 20,00 e causale di pagamento A, cioè «prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale».

04Anticipazioni e rimborsi spese: non sono la stessa cosa

Il contributo unificato che paghi per il cliente e il biglietto del treno per andare all’udienza sono entrambe spese che il cliente ti restituisce, ma il fisco le tratta in due modi diversi. La distinzione è chi è l’intestatario della spesa: nel primo caso agisci in nome e per conto del cliente, nel secondo spendi in nome tuo per svolgere l’incarico.

Anticipazioni art. 15 DPR 633/1972Rimborsi analitici (art. 54 TUIR)
EsempiContributo unificato, anticipazione forfettaria di 27 €, marche, diritti di copia pagati per il clienteTrasferta, albergo, pasto, spese sostenute in nome proprio per l’incarico
IVAEsclusa (natura N1), se documentataSeguono la prestazione: sono imponibili
Cassa Forense 4%NoIl 4% si calcola sul volume d’affari IVA: entrano nella base secondo la lettura corrente
Reddito dell’avvocatoNoDal 2025 no, se addebitati analiticamente
RitenutaNoEsclusi secondo la lettura prevalente: vedi la nota sotto

La regola sui rimborsi è cambiata con il D.Lgs. 192/2024. Dal periodo d’imposta 2025 i rimborsi delle spese per l’incarico addebitate analiticamente al committente non concorrono al reddito del professionista, e quelle spese non sono deducibili (art. 54, comma 2, TUIR). Se il cliente non paga, tornano deducibili in caso di procedura concorsuale, esecuzione infruttuosa o prescrizione del credito; per importi fino a 2.500 €, compenso incluso, anche se non sono rimborsate entro un anno dalla fattura. Con la L. 207/2024 vitto, alloggio, viaggio e taxi in Italia vanno pagati con mezzi tracciabili: altrimenti il rimborso torna a fare reddito.

05Quando si emette: incasso, avviso di parcella e pro-forma

Per l’IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, DPR 633/1972). Se emetti la fattura prima, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, per l’importo fatturato (comma 4): da quel momento l’IVA è dovuta anche se il cliente non ha ancora pagato. La fattura va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione (art. 21, comma 4), indicando la data dell’operazione se diversa da quella di emissione.

Per questo gli studi usano l’avviso di parcella (o pro-forma): un documento che chiede il pagamento senza essere una fattura. Non ha rilievo fiscale, non va allo SdI e non si numera con le fatture. Quando il cliente paga, anche solo in parte, emetti la fattura elettronica per l’importo incassato.

  1. 1Chiudi la fase o l’incarico e prepara l’avviso di parcella con le stesse voci della fattura.
  2. 2Mandalo al cliente con un termine di pagamento.
  3. 3All’incasso emetti la fattura elettronica entro 12 giorni, per la somma effettivamente ricevuta.
  4. 4Se il pagamento è parziale, fattura il parziale e lascia aperto l’avviso per il resto.

06Il regime forfettario: niente IVA né ritenuta, sì al bollo

L’avvocato in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) fattura senza IVA e senza ritenuta, ma applica le spese generali e il contributo integrativo del 4% come chi è in regime ordinario: la Cassa non dipende dal regime fiscale. Nel 2026 il regime si applica con compensi dell’anno precedente fino a 85.000 €; se nell’anno si superano i 100.000 € si esce subito, con l’IVA dovuta dall’operazione che fa superare il limite. Il reddito si determina con il coefficiente del 78% e l’imposta sostitutiva è del 15%, oppure del 5% per i primi cinque anni di una nuova attività (la pratica forense obbligatoria non conta come attività precedente).

Esempio 2. Un avvocato forfettario presta una consulenza stragiudiziale a un privato per 800 € di onorari, senza anticipazioni.

VoceCalcoloImporto (€)
Onorari800,00
Spese generali 15%800,00 × 15%120,00
Imponibile (base Cassa)800,00 + 120,00920,00
Cassa Forense 4% (TC01)920,00 × 4%36,80
IVAnon applicata (natura N2.2)0,00
Totale fattura920,00 + 36,80956,80
Bollo virtualefattura senza IVA oltre 77,47 €2,00
Totale se il bollo è riaddebitato956,80 + 2,00958,80
Ritenutanon si applica (regime forfettario, e cliente privato)0,00
Lo stesso documento verso una società darebbe lo stesso totale: nel forfettario la ritenuta non si subisce nemmeno dai sostituti d’imposta.
  • Codici: regime fiscale RF19, natura N2.2 sulle righe, bollo virtuale indicato con il campo BolloVirtuale = SI.
  • Il bollo lo versa lo studio, con F24 trimestrale (codici tributo 2521, 2522, 2523, 2524): per ogni fattura con BolloVirtuale = SI l’Agenzia conteggia 2 €, a prescindere dall’importo scritto nel campo.
  • Dicitura in fattura: nella prassi si richiama il regime («operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, senza applicazione dell’IVA e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67»). Non è una formula imposta da una norma, ma rende il documento leggibile per chi lo riceve.

07I codici del file XML che interessano lo studio

Le specifiche tecniche vigenti del formato FatturaPA sono la versione 1.4 del 31 gennaio 2025, l’ultima pubblicata al 14 settembre 2026. Il gestionale compila questi campi al posto tuo, ma conviene sapere cosa contengono quando un cliente ti rimanda indietro una fattura.

CampoValoreQuando
Tipo documentoTD01 fattura, TD06 parcellaLe specifiche prevedono il tipo «parcella»; nella prassi molti studi usano TD01. Scegline uno e resta coerente
Tipo documentoTD03 acconto su parcella, TD04 nota di creditoAcconti fatturati e storni
Regime fiscaleRF01 ordinario, RF19 forfettarioDal profilo dello studio
Tipo cassaTC01Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, aliquota 4,00
Aliquota IVA della cassa22,00 (o 0,00 con natura N2.2)Il 4% segue l’IVA della prestazione
Ritenuta sulla cassada omettereIl 4% non è soggetto a ritenuta
Tipo ritenutaRT01 persone fisiche, RT02 persone giuridicheSolo con cliente sostituto d’imposta
Causale pagamentoALavoro autonomo abituale
NaturaN1Anticipazioni art. 15
NaturaN2.2Righe del regime forfettario
Esigibilità IVAI immediata, D differita, S scissioneD verso Stato ed enti dell’art. 6, comma 5; S mai con ritenuta
Formato trasmissioneFPR12 privati, FPA12 pubblica amministrazioneCodice destinatario di 7 caratteri o PEC per i privati, 6 per la PA

08La fattura alla pubblica amministrazione

  • Codice univoco ufficio: quello dell’indice IPA, di 6 caratteri, con formato FPA12. Un codice sbagliato fa scartare la fattura.
  • CIG e CUP: se l’incarico li ha, vanno nei campi dedicati dei blocchi ordine d’acquisto, contratto o convenzione. Senza, l’ente spesso non può pagare.
  • Niente scissione dei pagamenti sui compensi con ritenuta: l’art. 17-ter, comma 1-sexies, DPR 633/1972 esclude lo split payment per le prestazioni i cui compensi subiscono ritenuta alla fonte, per le fatture emesse dal 15 luglio 2018 (D.L. 87/2018). L’IVA resta in fattura e la paga l’ente all’avvocato.
  • Esigibilità differita: verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti dell’art. 6, comma 5, l’IVA diventa esigibile al pagamento (codice D); altrimenti I.
  • Verifica delle cartelle: dal 15 giugno 2026 le pubbliche amministrazioni, prima di pagare compensi professionali, compresi quelli del patrocinio a spese dello Stato, verificano le inadempienze anche per importi fino a 5.000 € (art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973, introdotto dalla L. 199/2025). Nel testo vigente il blocco scatta se le cartelle non pagate arrivano complessivamente ad almeno 5.000 €.

09Spese distratte ex art. 93 c.p.c.: a chi si intesta la fattura

Quando il giudice distrae le spese a favore del difensore antistatario, è il soccombente a pagare l’avvocato. Il committente della prestazione però resta il tuo cliente: secondo la prassi dell’Agenzia richiamata dai commentatori (risoluzione 91/E del 1998), la fattura si intesta al cliente vittorioso, annotando che il pagamento è eseguito dalla controparte condannata.

  • Cliente con partita IVA che ha agito per la sua attività: l’IVA resta a carico suo, perché può detrarla; il soccombente paga l’imponibile.
  • Cliente privato: l’IVA per lui è un costo, quindi il soccombente paga anche l’IVA.

Tieni separati in pratica l’importo liquidato in sentenza, quello incassato dal soccombente e l’eventuale differenza a carico del cliente: sono tre crediti con tre debitori e, spesso, tre momenti di incasso diversi.

10I controlli prima di inviare

Prima di mandare la fattura allo SdI

  • Il regime fiscale nel profilo è quello giusto (RF01 o RF19).
  • Le spese generali sono il 15% degli onorari, non del totale.
  • La base della Cassa è onorari più spese generali, e la Cassa ha l’aliquota IVA della prestazione.
  • Le anticipazioni hanno natura N1 e i documenti che le provano sono nel fascicolo.
  • I rimborsi di trasferte e alloggi sono tracciabili e addebitati analiticamente.
  • Hai verificato se il cliente è sostituto d’imposta: la ritenuta è sul solo imponibile.
  • Nel forfettario c’è il bollo virtuale se il totale supera 77,47 €.
  • Verso la PA ci sono codice IPA, CIG e CUP, e nessuna scissione dei pagamenti.
  • La data della fattura rispetta i 12 giorni dall’incasso.

Con Omega

Come Omega Avvocati compila la fattura al posto tuo

  • Fatture & incassi prepara la fattura elettronica con Cassa Forense, spese generali, ritenuta e spese esenti, a partire dal regime scelto nell’onboarding: ordinario o forfettario.
  • Preventivi & parcelle genera gli avvisi di parcella con le stesse voci della fattura, così all’incasso non si ricalcola niente.
  • Gli incassi e i solleciti restano legati alla pratica: vedi cosa è stato pagato, da chi e cosa manca.
  • Le spese generali partono dal 15% dell’art. 2 DM 55/2014 e si cambiano da Impostazioni se lo studio lo decide.
  • Per gli interessi su una parcella pagata in ritardo c’è il [calcolatore degli interessi legali](/calcolo-interessi-legali), gratuito.

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Foto di copertina: BlogtrepreneurCC BY 2.0

Dubbi

Domande frequenti

Il 4% della Cassa Forense si calcola anche sulle spese generali?
Sì. La base del contributo integrativo è onorari più spese generali del 15%. Restano fuori solo le anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente. Su 1.000 € di onorari la Cassa è quindi 46 € (4% di 1.150), non 40.
Se il cliente è un privato devo indicare la ritenuta d’acconto?
No. Il privato consumatore non è sostituto d’imposta e paga l’intero totale. La ritenuta si indica solo quando il cliente è una società, un ente, un imprenditore, un altro professionista o un condominio, e l’avvocato è in regime ordinario.
Il contributo unificato anticipato va in fattura con l’IVA?
No. Se lo hai pagato in nome e per conto del cliente e hai la ricevuta, è un’anticipazione esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972: va in fattura con natura N1, senza IVA, senza Cassa e senza ritenuta.
Posso emettere la fattura prima di essere pagato?
Sì, ma da quel momento l’IVA diventa dovuta anche se il cliente non paga (art. 6, comma 4, DPR 633/1972). Per questo la prassi è mandare prima un avviso di parcella, che non è una fattura, e fatturare all’incasso entro 12 giorni.
Meglio il tipo documento TD01 o TD06?
Le specifiche FatturaPA prevedono il TD06 «parcella» accanto al TD01 «fattura», e nella prassi entrambi sono usati per le prestazioni degli avvocati. Scegli con il commercialista quale adottare e usalo sempre: la coerenza conta più della scelta.
Nel forfettario il bollo da 2 € lo paga il cliente?
L’imposta la versa lo studio all’Erario, con F24 trimestrale. Molti studi la riaddebitano al cliente come voce della fattura; come vada trattato fiscalmente il riaddebito non è chiarito da una fonte ufficiale, quindi conviene concordarlo con il commercialista.

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