Come si contano i giorni: art. 155 c.p.c.
Il giorno da cui il termine decorre non si conta: un termine di trenta giorni da una notifica del 10 marzo comincia l’11. I giorni festivi in mezzo si contano. I termini a mesi e ad anni seguono il calendario comune: si arriva allo stesso numero di giorno del mese finale, e se quel giorno non esiste all’ultimo del mese. Se l’ultimo giorno è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo; per gli atti da compiere fuori udienza — depositi e notifiche — la proroga vale anche per il sabato. Nel penale no: per l’art. 172 c.p.p. il sabato non è festivo e il termine che scade di sabato non slitta al lunedì.
I termini a ritroso si anticipano, non si prorogano
Quando la legge chiede di compiere un atto «almeno» un certo numero di giorni prima dell’udienza — le memorie integrative dell’art. 171-ter, a 40, 20 e 10 giorni; la comparsa di risposta a 70 — si conta all’indietro senza contare il giorno dell’udienza. Se il giorno a cui si arriva è sabato, domenica o festivo, la scadenza non va avanti al primo giorno utile, perché ridurrebbe lo spazio che la legge garantisce all’altra parte: si anticipa al primo giorno utile precedente. È l’orientamento costante della Cassazione, confermato anche per i depositi telematici, che pure si possono fare di sabato.
La sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto, anche a ritroso
Per la L. 742/1969 i termini processuali non corrono dal 1° al 31 agosto. Un termine a giorni che attraversa agosto riprende il 1° settembre da dove si era fermato il 31 luglio; se l’evento cade ad agosto, il termine comincia il 1° settembre; un termine a mesi che attraversa agosto si allunga di 31 giorni. Contando all’indietro l’effetto è il contrario, ed è l’errore più frequente: la scadenza si sposta a luglio. Non tutte le materie si sospendono: lavoro e previdenza, alimenti, procedimenti cautelari, sfratti, opposizioni all’esecuzione, ordini di protezione, amministrazione di sostegno e le cause dichiarate urgenti corrono anche ad agosto (art. 3 della legge e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). Per quelle spunta la casella.
Quali festività contano, e perché il patrono no
Festivi ai fini della proroga sono le domeniche e le festività nazionali: 1° e 6 gennaio, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, e dal 2026 anche il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi (L. 151/2025). Il santo patrono della città non proroga i termini, anche se l’ufficio è chiuso: l’unica eccezione è il 29 giugno per gli uffici giudiziari con sede a Roma. Il 4 novembre non è festivo.
Fino a che ora si deposita l’ultimo giorno
Nel processo civile telematico il deposito è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (art. 196-sexies disp. att. c.p.c.). Il calcolo ti dà il giorno; l’ora prudente è molto prima della mezzanotte, perché le ricevute della cancelleria possono tardare. Nel penale l’orario limite del deposito telematico va verificato sulle regole dell’ufficio.
Quanto fidarsi di questo calcolo
Il calcolo applica le regole generali di computo e il catalogo dei termini del gestionale, con la sua norma e le sue note. Non conosce il tuo fascicolo: un termine assegnato dal giudice, una notifica perfezionata dopo le 21, un rito speciale o una materia di confine cambiano la data, e dove la giurisprudenza non è univoca il calcolo sceglie la data più vicina e lo scrive. La scadenza di un atto resta responsabilità di chi lo firma: usa il risultato come controllo, non come parere.