Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?
L’1,6% annuo dal 1° gennaio 2026, fissato dal D.M. Economia 10 dicembre 2025 (G.U. n. 289 del 13/12/2025). Resta in vigore finché un nuovo decreto non lo cambia.
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Scrivi la somma e le due date: gli interessi si calcolano con il saggio legale in vigore giorno per giorno (art. 1284 c.c.), divisi nei tratti in cui il saggio è cambiato. Il saggio in vigore dal 1° gennaio 2026 è 1,6% annuo.
Il giorno iniziale non si conta, il finale sì. Per gli interessi dalla domanda giudiziale al saggio delle transazioni commerciali (art. 1284 c. 4 c.c.) questo calcolo non basta: vedi la spiegazione qui sotto.
| Dal | Al | Giorni | Saggio | Interessi |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | 31/12/2023 | 59 | 5% | 80,82 € |
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | 366 | 2,5% | 250,68 € |
| 01/01/2025 | 31/12/2025 | 365 | 2% | 200,00 € |
| 01/01/2026 | 02/11/2026 | 306 | 1,6% | 134,14 € |
Interessi legali maturati
665,64 €
su 10.000,00 €, per 1096 giorni
Capitale più interessi
10.665,64 €
Tratti di saggio
4
Interesse semplice, giorni effettivi su 365, il saggio di ogni giorno è quello in vigore quel giorno.
L’art. 1284 c.c. fissa il saggio degli interessi legali, e lo lascia aggiornare ogni anno al Ministero dell’Economia con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre, sulla base del rendimento dei titoli di Stato e dell’inflazione. Se il decreto non esce, il saggio resta quello dell’anno prima. Per il 2026 il D.M. 10 dicembre 2025 lo ha fissato all’1,6% (G.U. n. 289 del 13 dicembre 2025). Lo stesso saggio vale per gli interessi convenzionali quando le parti non ne hanno fissato la misura; gli interessi più alti del legale vanno pattuiti per iscritto.
Gli interessi legali si calcolano sulla sola somma dovuta, senza aggiungere ogni anno gli interessi al capitale: l’anatocismo è ammesso solo nei casi dell’art. 1283 c.c. Se il periodo attraversa uno o più cambi di saggio, si divide in tratti e a ogni tratto si applica il saggio in vigore in quei giorni. La legge non fissa la convenzione dei giorni: la prassi usa i giorni effettivi su 365, ed è quella usata qui. Il giorno iniziale non si conta, quello finale sì.
Per i procedimenti iniziati dal dicembre 2014, se le parti non hanno fissato la misura degli interessi, dalla domanda giudiziale il saggio è quello delle transazioni commerciali (art. 1284 c. 4 c.c., che rinvia al D.Lgs. 231/2002): il tasso della BCE maggiorato di otto punti. Non è questo calcolo. E attenzione al titolo: per le Sezioni Unite (Cass. n. 12449/2024), se la sentenza condanna agli «interessi legali» senza altro, in esecuzione si applica il saggio del primo comma.
Su un debito di denaro spettano gli interessi legali dalla mora; il maggior danno, come la svalutazione, va provato. Su un debito di valore — il risarcimento del danno — si liquida la somma rivalutata e gli interessi compensativi si calcolano sulla somma via via rivalutata, non su quella finale. Sono conti diversi, e la scelta dipende dalla natura del credito: questo calcolatore fa soltanto gli interessi legali su una somma.
Domande
L’1,6% annuo dal 1° gennaio 2026, fissato dal D.M. Economia 10 dicembre 2025 (G.U. n. 289 del 13/12/2025). Resta in vigore finché un nuovo decreto non lo cambia.
No. Si calcolano sulla somma dovuta, senza aggiungere al capitale gli interessi maturati: l’anatocismo è ammesso solo nei casi e alle condizioni dell’art. 1283 c.c.
Quello in vigore in ciascun periodo. Il calcolo divide le date nei tratti in cui il saggio è rimasto uguale, applica a ognuno il suo e somma i risultati: la tabella sotto i campi mostra i tratti uno per uno.
No: gli interessi maturano dal giorno successivo a quello iniziale, fino a quello finale compreso. Dal 1° al 31 gennaio sono trenta giorni di interessi.
No. Quelli seguono il D.Lgs. 231/2002, con il tasso della Banca centrale europea del semestre maggiorato di otto punti, e valgono anche dalla domanda giudiziale per l’art. 1284 c. 4 c.c. È un altro saggio, e un altro calcolo.
Fonti
Nel gestionale
In Omega Avvocati i calcolatori — termini, interessi legali e moratori, rivalutazione ISTAT, contributo unificato, parametri forensi — stanno accanto alla pratica, e i tassi in vigore si leggono nella sezione Norme e tassi.