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Come si fa

Parametri forensi DM 55/2014: come si calcola il compenso e il preventivo obbligatorio

Quattro fasi, sei scaglioni, un cursore del 50% in su e in giù: come si passa dalla tabella del DM 55/2014 a un preventivo scritto che il cliente può capire.

15 minuti di lettura Aggiornata al 14 settembre 2026

In breve

  • Vale il DM 55/2014 con le tabelle del DM 147/2022, per le prestazioni concluse dal 23 ottobre 2022: al 14 settembre 2026 non c’è un decreto più recente.
  • Il compenso si costruisce per fasi sui valori medi dello scaglione, che si possono aumentare fino al 50% o ridurre non oltre il 50%, più le spese generali del 15%.
  • Il preventivo scritto è sempre dovuto: l’art. 13, comma 5, L. 247/2012 chiede di distinguere oneri, spese e compenso, anche se il cliente non lo domanda.

I parametri forensi servono in tre momenti diversi: quando fai il preventivo, quando il giudice liquida le spese a carico del soccombente e quando manca un accordo scritto con il cliente. In tutti e tre i casi il meccanismo è lo stesso: si individua la tabella del giudizio, si trova lo scaglione di valore, si sommano i valori medi delle fasi effettivamente svolte e si corregge il risultato con gli aumenti e le riduzioni che il decreto consente.

In questa guida trovi le regole del testo vigente, la tabella completa del Tribunale, un esempio svolto con i centesimi su una causa da 18.000 €, le riduzioni del patrocinio a spese dello Stato e ciò che il preventivo scritto deve contenere per rispettare la legge professionale e il codice deontologico. Tutti i valori sono quelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2022.

01Quale decreto vale al 14 settembre 2026

AttoCosa ha fattoStato
DM 10 marzo 2014, n. 55Ha introdotto i parametri per la liquidazione dei compensi (GU n. 77 del 2 aprile 2014)Vigente
DM 8 marzo 2018, n. 37Ha modificato regole e valoriAssorbito nel testo vigente
DM 13 agosto 2022, n. 147Ha sostituito tutte le tabelle (GU n. 236 dell’8 ottobre 2022); in vigore dal 23 ottobre 2022Vigente: si applica alle prestazioni esaurite dopo l’entrata in vigore
Nuovo DM parametriAnnunciato dal Ministro della giustizia nell’ottobre 2025Non adottato al 14 settembre 2026
L. 28 luglio 2026, n. 137Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense (GU n. 177 del 1° agosto 2026), decreti attesi entro sei mesiNessun effetto immediato sulle tabelle

02Quando i parametri contano, anche se hai pattuito

Con il cliente il compenso si pattuisce liberamente (art. 13, comma 3, L. 247/2012): a tempo, a forfait, per fasi, per convenzione, a percentuale sul valore dell’affare o sul vantaggio atteso. È vietato soltanto il patto di quota lite, cioè ricevere come compenso una parte del bene o del diritto conteso (comma 4). I parametri tornano però in gioco in molti casi.

  • Manca l’accordo scritto, o manca un accordo: si applicano i parametri (art. 13, comma 6).
  • Liquidazione giudiziale: il giudice liquida sulla base dei valori medi, e la riduzione non può andare oltre il 50%.
  • Prestazioni nell’interesse di terzi o d’ufficio: difese d’ufficio, curatele, patrocinio a spese dello Stato.
  • Spese generali: il 15% è dovuto «in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale» (art. 2, comma 2, DM 55/2014).
  • Clienti forti: con banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione i parametri diventano la soglia dell’equo compenso, sotto la quale la clausola sul compenso è nulla.

03Scaglioni di valore e fasi del giudizio

Le tabelle riportano solo i valori medi, fase per fase. Non esistono colonne di minimo e massimo: si ricavano con le percentuali di aumento e diminuzione. Nella maggior parte delle tabelle i valori sono divisi in sei scaglioni: fino a 1.100 €, da 1.100,01 a 5.200 €, da 5.200,01 a 26.000 €, da 26.000,01 a 52.000 €, da 52.000,01 a 260.000 € e da 260.000,01 a 520.000 €. Il giudice di pace ha solo i primi tre.

Fasefino a 1.1001.100–5.2005.200–26.00026.000–52.00052.000–260.000260.000–520.000
Studio1314259191.7012.5523.544
Introduttiva1314257771.2041.6282.338
Istruttoria/trattazione2008511.6801.8065.67010.411
Decisionale2008511.7012.9054.2536.164
Totale medio6622.5525.0777.61614.10322.457
Tabella 2 del DM 55/2014 (testo DM 147/2022): giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al Tribunale. Valori medi in euro, al netto di spese generali, Cassa e IVA. Il valore istruttorio dello scaglione 26.000–52.000 è riportato come pubblicato in Gazzetta.
  • Studio: esame degli atti dopo la consultazione con il cliente, ricerca dei documenti, relazione o parere prima della costituzione.
  • Introduttiva: citazioni, ricorsi, comparse, notifiche, iscrizione a ruolo e versamento del contributo unificato, formazione del fascicolo.
  • Istruttoria o di trattazione: richieste di prova, memorie, partecipazione alle attività istruttorie, esame delle consulenze. Si riconosce solo se è stata effettivamente svolta.
  • Decisionale: precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, discussione, note spese, esame e pubblicazione del provvedimento.

Come si determina il valore. Se le spese sono a carico del soccombente conta la somma attribuita alla parte vincitrice, non quella domandata; se il compenso è a carico del proprio cliente conta la domanda (art. 5, commi 1 e 2). In entrambi i casi si guarda al valore effettivo se è manifestamente diverso. Le cause di valore indeterminabile si collocano fra 26.000 e 260.000 €, e possono arrivare fino allo scaglione 260.000–520.000 se di particolare importanza. Oltre 520.000 € l’art. 6 consente un aumento fino al 30% per ogni raddoppio di valore; l’applicazione cumulativa fascia per fascia è la lettura diffusa, ma il decreto non la esplicita in numeri.

04Aumenti, riduzioni e maggiorazioni

SituazioneMisuraNorma
Aumento del valore medio, secondo complessità, urgenza, pregio, risultatifino al +50%art. 4, c. 1
Riduzione del valore medionon oltre il −50%art. 4, c. 1
Atti telematici con ricerca testuale e navigazione internaulteriore aumento fino al +30%art. 4, c. 1-bis
Più assistiti con la stessa posizione (anche riunione di cause, o un assistito contro più parti)+30% per ogni soggetto oltre il primo fino a 10; +10% per ciascuno dall’11° al 30°art. 4, c. 2
Più assistiti senza questioni distinte di fatto o di dirittoriduzione fino al −30%art. 4, c. 4
Separazione consensuale o divorzio congiunto assistendo entrambi i coniugi+20%art. 4, c. 3
Conciliazione giudiziale o transazionecompenso della fase decisionale aumentato di un quarto, oltre alle fasi già maturateart. 4, c. 6
Difese manifestamente fondate (liquidazione a carico del soccombente)fino a +1/3art. 4, c. 8
Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.compenso dell’avvocato del soccombente −75%art. 4, c. 9
Domiciliatarionon meno del 20% delle fasi seguiteart. 8, c. 2
Praticante abilitato al patrociniometà dei compensiart. 9

05Esempio svolto: causa in Tribunale da 18.000 €

Un cliente persona fisica ti chiede un preventivo per una causa ordinaria in Tribunale: domanda di pagamento di 18.000 €, quindi scaglione da 5.200,01 a 26.000 €. Prevedi tutte e quattro le fasi.

FaseMinimo (−50%)MedioMassimo (+50%)
Studio459,50919,001.378,50
Introduttiva388,50777,001.165,50
Istruttoria/trattazione840,001.680,002.520,00
Decisionale850,501.701,002.551,50
Compenso2.538,505.077,007.615,50
Valori della tabella 2, scaglione 5.200,01–26.000 €. Importi in euro.

Se la causa ha una complessità nella media ti fermi al valore medio. Il preventivo che consegni al cliente deve però mostrare tutto quello che pagherà, tenendo distinti compenso, spese e oneri:

Voce del preventivoCalcoloImporto (€)
Compenso professionalevalori medi delle quattro fasi5.077,00
Spese generali 15%5.077,00 × 15%761,55
Cassa Forense 4%5.838,55 × 4%233,54
IVA 22%6.072,09 × 22%1.335,86
Oneri: contributo unificatoprimo grado, valore 5.200,01–26.000 €237,00
Oneri: anticipazione forfettariaart. 30 DPR 115/200227,00
Totale prevedibile7.671,95
Oneri esclusi da IVA e Cassa. Restano da preventivare a parte, se prevedibili, notifiche, consulenze tecniche e imposta di registro della sentenza.
  • Se i clienti sono due, con la stessa posizione: 5.077,00 × 1,30 = 6.600,10 € di compenso.
  • Se la causa si concilia dopo l’istruttoria: studio, introduttiva e istruttoria (3.376,00 €) più la fase decisionale aumentata di un quarto (1.701,00 × 1,25 = 2.126,25 €), per 5.502,25 €.
  • Se il cliente fosse una società sostituto d’imposta, tratterrebbe in fattura la ritenuta del 20% su compenso e spese generali: 1.167,71 €.

Come questi numeri diventano una fattura, con Cassa, IVA, ritenuta e anticipazioni, è spiegato nella guida alla fattura elettronica dell’avvocato. Il contributo unificato per altri valori e gradi di giudizio lo ottieni dal calcolatore gratuito.

06Stragiudiziale, mediazione e compenso a ore

  • Assistenza stragiudiziale (tabella 25): un compenso unico per l’affare, per fasi solo se autonome. Valori medi: 284 € fino a 1.100; 1.276 € fino a 5.200; 1.985 € fino a 26.000; 2.410 € fino a 52.000; 4.536 € fino a 260.000; 6.164 € fino a 520.000. Stesso cursore del 50% (art. 19).
  • Compenso a tempo: l’art. 22-bis, introdotto dal DM 147/2022, indica un parametro da 200 a 500 € per ora o frazione superiore a 30 minuti.
  • Mediazione e negoziazione assistita (tabella 25-bis): fasi di attivazione, negoziazione e conciliazione. Se la procedura si chiude con un accordo, attivazione e negoziazione aumentano del 30% (art. 20, comma 1-bis).
  • Oltre 520.000 € nello stragiudiziale si applica una percentuale progressivamente decrescente del valore, dal 3% in giù. Il decreto non chiarisce se sull’intero valore o per fasce: rendi esplicito nel preventivo il metodo che usi.

07Patrocinio a spese dello Stato: le riduzioni

Nel patrocinio a spese dello Stato il compenso è liquidato con decreto in misura non superiore ai valori medi dei parametri, tenendo conto dell’incidenza degli atti sulla posizione della persona difesa (art. 82 DPR 115/2002). Sull’importo così determinato si applica la riduzione di legge; poi spese generali, Cassa e IVA.

MateriaRiduzioneNormaEsempio sui valori medi
Civile, amministrativo, contabile, tributario, volontaria giurisdizionemetàart. 130 DPR 115/2002Tribunale 5.200–26.000 €, quattro fasi: 5.077,00 → 2.538,50
Penaleun terzoart. 106-bis DPR 115/2002Tribunale monocratico, quattro fasi (473 + 567 + 1.134 + 1.418 = 3.592,00) → 2.394,67
  • Limite di reddito per l’ammissione: 13.659,64 € (DM 22 aprile 2025); nel penale aumenta di 1.032,91 € per ogni familiare convivente.
  • Impugnazioni inammissibili: nessun compenso, sia nel penale (art. 106) sia nel civile (art. 130-bis).
  • Divieto: dal cliente ammesso non puoi ricevere compensi o rimborsi diversi da quelli liquidati (art. 85 DPR 115/2002; art. 29, comma 8, codice deontologico).
  • Trasferte: non spettano se sei iscritto in un distretto di corte d’appello diverso da quello del giudice (art. 82, comma 2).
  • Difensore d’ufficio di assistito insolvente: liquidato secondo l’art. 82 se dimostri di aver tentato inutilmente il recupero (art. 116). Se valga anche la riduzione di un terzo è una questione da verificare nella giurisprudenza della tua sede.

08Il preventivo scritto dell’art. 13, comma 5, L. 247/2012

La legge professionale obbliga l’avvocato a rendere noto al cliente il livello di complessità dell’incarico e le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione, e a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Le parole «a richiesta» che comparivano nel testo originario sono state soppresse: il preventivo scritto è dovuto sempre, non solo quando il cliente lo chiede.

C’è anche una ragione civilistica per metterlo per iscritto: l’art. 2233, comma 3, c.c. considera nulli i patti sui compensi fra avvocato e cliente non redatti in forma scritta. Un compenso concordato a voce non regge, e al suo posto tornano i parametri.

Cosa deve contenereDa dove viene
Descrizione dell’incarico e livello di complessitàart. 13, c. 5, L. 247/2012; art. 27, c. 1, codice deontologico
Costo prevedibile con tre voci separate: compenso, spese (anche il 15%), oneriart. 13, c. 5, L. 247/2012
Modalità di calcolo del compenso: fasi, tempo, forfait, percentuale, mai quota liteart. 13, cc. 3-4, L. 247/2012
Prevedibile durata del processo e oneri fino alla conclusioneart. 27, c. 2, codice deontologico
Estremi della polizza di responsabilità civileart. 12, c. 1, L. 247/2012; art. 27, c. 5, codice deontologico
Eventuali acconti e anticipi speseart. 29, c. 1, codice deontologico
Con i clienti forti, se l’accordo lo predisponi tu: avvertimento scritto sull’equo compensoart. 25-bis, c. 2, codice deontologico

09I doveri informativi dell’art. 27 del codice deontologico

Il preventivo è una parte degli obblighi informativi al conferimento dell’incarico. Gli altri li trovi raccolti qui, con la forma che richiedono e cosa succede se mancano.

InformativaFormaFonteSe manca
Caratteristiche e importanza dell’incarico, attività, ipotesi di soluzionechiaraart. 27, c. 1avvertimento
Prevedibile durata e oneri ipotizzabilichiaraart. 27, c. 2avvertimento
Mediazione: possibilità, agevolazioni fiscali, casi in cui è condizione di procedibilitàscritta, firmata dal cliente, da allegare all’atto introduttivoart. 4, c. 3, D.Lgs. 28/2010; art. 27, c. 3contratto con il cliente annullabile
Negoziazione assistitachiara (lo scritto conviene come prova)art. 2, c. 7, D.L. 132/2014; art. 27, c. 3illecito disciplinare
Percorsi alternativi al contenziosochiaraart. 27, c. 3avvertimento
Patrocinio a spese dello Stato, se ne ricorrono le condizioniart. 27, c. 4avvertimento
Estremi della polizza RCart. 12, c. 1, L. 247/2012; art. 27, c. 5illecito disciplinare

10Prima di far firmare il preventivo

  • Hai scelto la tabella giusta per il giudizio (Tribunale, giudice di pace, lavoro, cautelare, esecuzione…).
  • Il valore è quello della domanda del cliente, o il valore effettivo se manifestamente diverso.
  • Hai previsto solo le fasi che verosimilmente svolgerai, e motivato gli eventuali aumenti.
  • Le spese generali del 15% sono indicate a parte, come voce di spesa.
  • Gli oneri (contributo unificato, anticipazione forfettaria, notifiche) sono separati dal compenso.
  • Cassa e IVA sono esposte, o è chiaro che il totale le comprende.
  • Ci sono gli estremi della polizza e le informative su mediazione e negoziazione.
  • Se il cliente è una banca, un’assicurazione, una grande impresa o una PA, il compenso non scende sotto i parametri.

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Come Omega Avvocati costruisce il preventivo

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  • Il controllo dell’equo compenso ti avvisa quando il cliente rientra fra i committenti forti e il compenso scende sotto i parametri.
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  • Nell’onboarding scegli come fai di solito il preventivo (parametri, ore o forfait) e se sei iscritto negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato, che accende le pratiche con la riduzione dei compensi.

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Foto di copertina: VdolleroCC BY-SA 4.0

Dubbi

Domande frequenti

I parametri del DM 55/2014 sono ancora in vigore nel 2026?
Sì. Al 14 settembre 2026 vale il DM 55/2014 con le tabelle sostituite dal DM 147/2022, applicabili alle prestazioni concluse dal 23 ottobre 2022. Un nuovo decreto è stato annunciato ma non adottato, e la delega della L. 137/2026 non ha ancora prodotto decreti.
Posso chiedere al cliente meno del minimo dei parametri?
Con un cliente qualunque la pattuizione è libera, purché scritta e senza patto di quota lite. Con banche, assicurazioni, imprese con più di 50 dipendenti o 10 milioni di ricavi e pubbliche amministrazioni, invece, un compenso sotto i parametri è nullo per la legge sull’equo compenso, e concordarlo è un illecito deontologico.
Le spese generali del 15% spettano anche se ho pattuito un forfait?
Sì. L’art. 2, comma 2, del DM 55/2014 le dichiara dovute «in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale». Nel preventivo conviene comunque indicarle esplicitamente, perché la legge chiede di distinguere le spese dal compenso.
Il preventivo scritto è obbligatorio anche se il cliente non lo chiede?
Sì. L’art. 13, comma 5, L. 247/2012, nel testo vigente, impone di comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo, distinguendo oneri, spese e compenso. Il codice deontologico dice ancora «se richiesto», ma prevale la legge.
Come si calcola il compenso per una causa di valore indeterminabile?
Si usa uno scaglione compreso fra 26.000 e 260.000 €, cioè 26.000–52.000 o 52.000–260.000, scelto secondo l’importanza della causa. Se è di particolare importanza si può arrivare allo scaglione 260.000–520.000.
Nel patrocinio a spese dello Stato posso farmi pagare la differenza dal cliente?
No. L’art. 85 DPR 115/2002 e l’art. 29 del codice deontologico vietano di ricevere dal cliente ammesso compensi o rimborsi diversi da quelli liquidati. Il compenso è quello del decreto, ridotto della metà nel civile e di un terzo nel penale.

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