In breve
- Dal 10 ottobre 2025 l’avvocato che usa sistemi di IA deve comunicarlo al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (art. 13, c. 2, L. 132/2025).
- L’IA può servire solo per attività strumentali e di supporto: il lavoro intellettuale deve restare prevalente, e ogni risultato va verificato da te.
- La legge non fissa forma né momento: la prassi più sicura è un’informativa scritta, consegnata con la lettera d’incarico e conservata con lei.
Chi scrive un atto con l’aiuto di un assistente di ricerca, fa riassumere una perizia di trecento pagine o traduce un contratto con un servizio automatico sta usando un sistema di intelligenza artificiale. Con la **legge 23 settembre 2025, n. 132**, questo non è più solo un fatto organizzativo dello studio: è un’informazione che spetta al cliente.
La norma è breve e lascia molte scelte a te. Qui trovi cosa dice, come si incastra con il regolamento europeo sull’IA, cosa è successo a chi ha depositato atti con sentenze che non esistono, e un testo di informativa da adattare. Secondo il Rapporto Censis-Cassa Forense 2025 il 72,3% degli avvocati non usava ancora l’IA: se sei fra loro, questa guida serve a cominciare con le carte in ordine.
01Cosa dice l’art. 13 della L. 132/2025
La legge è in vigore dal 10 ottobre 2025 e, per il suo art. 1, c. 2, si interpreta e applica in modo conforme al Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act. L’articolo che riguarda le professioni intellettuali è il 13, e dice due cose:
- comma 1: l’uso di sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione;
- comma 2: per assicurare il rapporto fiduciario, le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati sono comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Tre cose la norma non dice: in che forma dare l’informazione, in quale momento, con quale sanzione specifica. Questo non la rende facoltativa. L’informazione fa parte del rapporto fiduciario che la norma vuole proteggere, e se un giorno il cliente sostiene di non averne saputo nulla, dimostrare il contrario tocca a te. Per questo la prassi indicata dai commentatori è l’informativa scritta, dentro la lettera d’incarico o in un documento separato firmato per presa visione.
02Strumentale e di supporto: dove passa il confine
La legge non elenca gli usi ammessi. Il criterio è la prevalenza del lavoro intellettuale: l’IA può aiutarti a trovare, ordinare, riassumere e abbozzare, ma la scelta di cosa sostenere, come e con quali argomenti deve restare tua, e deve vedersi.
| Uso | Lettura prudente |
|---|---|
| Ricerca e sintesi di giurisprudenza e dottrina | Supporto, a patto di leggere ogni fonte citata sull’originale |
| Trascrizione, sintesi e indicizzazione dei documenti del fascicolo | Supporto |
| Traduzione di documenti | Supporto, con revisione dei passaggi rilevanti per la causa |
| Prima bozza di lettere, contratti e atti | Supporto, se struttura, argomenti e revisione finale sono tuoi |
| Scelta della strategia difensiva o del contenuto del parere | Non delegabile: è il cuore della prestazione intellettuale |
| Atto depositato così come è uscito dal sistema | Fuori dalla norma, e pericoloso anche sul piano processuale |
03I modelli di informativa in circolazione
A pochi giorni dall’entrata in vigore, a metà ottobre 2025, la stampa specializzata ha dato conto di un modello di informativa diffuso dal CNF, da far firmare al cliente. Circolano anche modelli di associazioni di categoria costruiti su cinque sezioni, che sono un buon indice di cosa scrivere:
- 1dichiarazione d’uso, con il tipo di sistema: generativo, predittivo, conversazionale, agentico;
- 2identificazione del prodotto: sistema chiuso o servizio online, e da dove opera (Italia, Unione europea, fuori dall’Unione);
- 3limitazione funzionale: lo strumento è solo un ausilio;
- 4responsabilità del professionista e possibilità di errore del sistema;
- 5rinvio all’informativa privacy.
Prima di adottare un modello controlla la versione aggiornata sul sito del CNF o del tuo Ordine: in questa materia i testi cambiano in fretta. E adattalo sempre. Un’informativa che elenca strumenti che non usi, o tace quelli che usi, è peggio di nessuna: documenta un’informazione sbagliata con la firma del cliente sotto.
04Il regolamento europeo: lo studio come deployer
Per l’AI Act chi sviluppa o mette in commercio un sistema è il fornitore; chi lo usa nella propria attività professionale è il deployer, cioè l’utilizzatore. Uno studio legale che usa un assistente di scrittura o di ricerca è un deployer, e gli obblighi che lo riguardano arrivano a scaglioni:
| Da quando | Cosa si applica |
|---|---|
| 2 febbraio 2025 | Pratiche vietate e obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4) |
| 2 agosto 2025 | Obblighi per i fornitori di modelli per finalità generali |
| 2 agosto 2026 | Obblighi di trasparenza (art. 50), perché i contenuti generati dall’IA siano riconoscibili |
| 2 dicembre 2027 | Sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, con il termine esteso dal regolamento di modifica |
Per uno studio l’obbligo più concreto è l’alfabetizzazione dell’art. 4: chi usa sistemi di IA per conto dello studio, avvocati, praticanti e segreteria, deve avere competenze sufficienti per usarli sapendo cosa fanno e dove sbagliano. Tieni traccia di come ci si è formati: un corso, una riunione con le regole interne, istruzioni scritte consegnate a tutti.
Un assistente di ricerca o di scrittura usato dall’avvocato, di norma, non rientra fra i sistemi ad alto rischio: per l’amministrazione della giustizia l’Allegato III guarda ai sistemi usati dall’autorità giudiziaria o per suo conto. Se lo studio usa strumenti che prendono decisioni su persone, per esempio nella selezione del personale, la valutazione va fatta a parte.
05Le linee guida dell’avvocatura europea
Il CNF ha messo a disposizione in italiano la Guida del CCBE, il Consiglio degli Ordini forensi europei, sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati. Non è una norma, ma è il riferimento deontologico più vicino che hai, e si legge in poco tempo.
Letta insieme alla legge italiana, porta a quattro regole di studio che puoi scrivere in una pagina: competenza nell’uso degli strumenti prima di adoperarli su una pratica; riservatezza delle informazioni del cliente, che non si consegnano a un servizio di cui non conosci il contratto; verifica personale di ogni risultato prima che esca dallo studio; responsabilità che resta dell’avvocato, sempre, qualunque cosa abbia prodotto il sistema.
06Quando l’IA inventa le sentenze
Il rischio non è teorico. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 14 marzo 2025, si è trovato davanti a un atto che citava sentenze inesistenti, prodotte da un chatbot generativo. In quel caso non c’è stata condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma la vicenda ha mostrato quanto facilmente un riferimento inventato arriva fino al giudice.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2120 del 2025, è andato oltre: davanti a un ricorso redatto con l’intelligenza artificiale ha condannato ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. Un atto costruito male con l’IA non è solo un problema di immagine: è una lite temeraria con le sue conseguenze economiche, e davanti al cliente una responsabilità professionale.
07Riservatezza e dati del cliente
L’errore si corregge; quello che consegni al sistema no. Un atto incollato in un servizio online contiene dati personali, spesso dati giudiziari o relativi alla salute, e informazioni coperte da segreto professionale. Prima di usare uno strumento su una pratica, verifica:
- il contratto: il fornitore tratta dati per conto dello studio, e va nominato responsabile del trattamento con un accordo ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
- dove sono trattati i dati: nell’Unione europea, oppure fuori con le garanzie degli artt. 44-49 del GDPR;
- l’addestramento: se il fornitore usa i contenuti inseriti per addestrare i propri modelli, e se puoi escluderlo per iscritto;
- l’account: un profilo personale gratuito, creato da un collaboratore con la sua email, non è uno strumento dello studio;
- la minimizzazione: quando il compito lo permette, togli nomi e dati identificativi prima di inserire il testo;
- il registro dei trattamenti: l’uso dell’IA è un trattamento da descrivere, come quelli su clienti, controparti e antiriciclaggio.
Sono le stesse domande che vanno fatte a qualunque servizio cloud dello studio, gestionale compreso: le trovi anche nella guida su come scegliere un gestionale per studio legale.
08Un testo tipo di informativa
Il testo che segue riprende gli elementi dell’art. 13 e dei modelli di categoria. È una base da adattare e far rivedere, non un modulo pronto: le parti fra parentesi quadre vanno riempite con gli strumenti che usi davvero. Il titolo è «Informativa sull’uso di sistemi di intelligenza artificiale (art. 13, L. 23 settembre 2025, n. 132)».
- 1Nello svolgimento dell’incarico lo Studio può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per attività strumentali e di supporto, quali: [ricerca e sintesi di giurisprudenza e dottrina / trascrizione e sintesi di documenti / prima bozza di atti e corrispondenza / traduzione / organizzazione di scadenze e documenti]. Resta prevalente il lavoro intellettuale dell’avvocato, che verifica personalmente ogni contenuto, ne assume la piena responsabilità e decide la strategia difensiva.
- 2Sistemi utilizzati: [nome del prodotto e fornitore], di tipo [generativo / predittivo / altro], utilizzato [in un ambiente dedicato allo Studio / come servizio online], con trattamento dei dati [nell’Unione europea / fuori dall’Unione con le garanzie degli artt. 44-49 GDPR]. I dati del Cliente [non] sono utilizzati dal fornitore per addestrare i propri modelli.
- 3I sistemi di intelligenza artificiale possono produrre risultati inesatti o incompleti. Per questo nessun risultato è utilizzato senza il controllo dell’avvocato.
- 4I dati personali e le informazioni coperte da segreto professionale sono trattati nel rispetto del GDPR e dell’informativa privacy già consegnata, con misure di sicurezza adeguate.
- 5Il Cliente può chiedere in ogni momento chiarimenti sugli strumenti utilizzati e può chiedere che per il proprio incarico non siano utilizzati sistemi di intelligenza artificiale generativa, fermo restando che la scelta può incidere sui tempi e sui costi preventivati.
In calce: luogo, data e firma del Cliente per presa visione. Se il cliente esercita la scelta del punto 5, scrivila sulla pratica in modo che la veda chiunque ci lavori, praticanti compresi.
09Cosa conservare e come tenerla aggiornata
- 1
Fai l’inventario degli strumenti
Tutti, anche quelli usati da un solo collaboratore: assistenti di ricerca, traduttori automatici, trascrizione, funzioni di IA dentro programmi che usi già.
- 2
Controlla contratti e sede dei dati
Per ogni strumento: accordo sul trattamento, luogo del trattamento, uso dei dati per l’addestramento. Quelli che non superano il controllo non si usano sulle pratiche.
- 3
Scrivi le regole interne
Cosa si può fare con l’IA, cosa no, come si verificano le citazioni, chi decide. Una pagina basta, purché la conoscano tutti: è anche la prova dell’alfabetizzazione.
- 4
Adatta l’informativa
Parti dal modello, riempi i campi con gli strumenti veri e dai all’informativa un numero di versione e una data.
- 5
Consegnala con l’incarico
Insieme a lettera d’incarico, preventivo e informativa privacy, firmata per presa visione. Per le pratiche già aperte, consegnala quando inizi a usare l’IA su quel lavoro.
- 6
Aggiornala quando cambia qualcosa
Uno strumento nuovo, un fornitore diverso, dati che passano fuori dall’Unione: nuova versione, e ai clienti in corso la comunichi.
Nel fascicolo e nell’archivio dello studio
- Informativa firmata dal cliente, con data e versione.
- Elenco degli strumenti di IA dello studio, con fornitore, tipo, sede dei dati e uso per l’addestramento.
- Accordi di trattamento con i fornitori.
- Traccia della formazione di chi usa gli strumenti.
- Regole interne sull’uso dell’IA e sulla verifica delle citazioni.
- L’eventuale richiesta del cliente di non usare IA generativa, visibile sulla pratica.
Con Omega
L’informativa dentro il pacchetto dell’incarico
- Se nell’onboarding dichiari che nello studio si usano strumenti di intelligenza artificiale, l’informativa della L. 132/2025 entra fra i documenti che il cliente firma.
- Lettera d’incarico, preventivo, privacy e informativa sull’IA firmati, congelati e conservati insieme.
- Un database per ogni studio, separato da quello degli altri, con i server nello Spazio economico europeo.
- Le novità normative lette dalle fonti ufficiali, raccolte nel modulo Norme & tassi.
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Foto di copertina: Shixart1985 — CC BY 2.0


