In breve
- Per agire contro il cliente l’avvocato deve prima rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti da lui (art. 34 codice deontologico), e non può trattenere i documenti per farsi pagare (art. 33).
- Le strade sono due: decreto ingiuntivo con la parcella e il parere del Consiglio dell’ordine (artt. 633 e 636 c.p.c.) o il rito semplificato dell’art. 14 D.Lgs. 150/2011, obbligatorio per le liti sui compensi giudiziali civili.
- Il compenso si prescrive presuntivamente in tre anni dalla fine della causa o dell’incarico (artt. 2956 e 2957 c.c.): il sollecito scritto non basta a fermarla, il tempo va tenuto d’occhio dal primo giorno.
Quando **il cliente non paga l’avvocato**, il recupero del compenso segue regole proprie, diverse da quelle di un qualunque credito. C’è un passaggio deontologico da fare prima (la rinuncia al mandato), un parere del Consiglio dell’ordine che vale come prova, un rito speciale per i compensi delle cause civili e una prescrizione breve che lavora contro lo studio.
Questa guida mette in ordine i passi, dal sollecito all’esecuzione, con le norme e le sentenze che li reggono. Gli interessi sul compenso pagato in ritardo sono spiegati nella guida sul [tasso di interesse legale e di mora](/guide/tasso-interessi-legali-2026); il parere di congruità come titolo esecutivo per i clienti forti, in quella sull’[equo compenso](/guide/equo-compenso-avvocati).
01Prima di agire: rinuncia al mandato e documenti
- Rinuncia a tutti gli incarichi (art. 34 codice deontologico): l’avvocato che vuole agire giudizialmente contro il cliente per il pagamento deve prima rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti da lui. La violazione è punita con la censura.
- Preavviso congruo (art. 32): la rinuncia va comunicata con un preavviso adeguato e informando il cliente di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. Se è irreperibile, basta la comunicazione all’ultimo domicilio o alla PEC.
- Niente ostaggi (art. 33): i documenti si restituiscono senza ritardo a richiesta, e subordinarne la restituzione al pagamento è illecito (censura). Puoi tenerne copia anche senza il consenso del cliente: fallo prima di consegnarli.
- Nessuna richiesta nuova (art. 29, comma 5): se il cliente non paga, non puoi chiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo averne fatto espressa riserva.
02Le due strade: decreto ingiuntivo o rito dell’art. 14
| Decreto ingiuntivo | Rito dell’art. 14 D.Lgs. 150/2011 | |
|---|---|---|
| Norma | Artt. 633, n. 2, e 636 c.p.c. | Art. 14 D.Lgs. 150/2011; art. 28 L. 794/1942 |
| Per quali compensi | Tutti, giudiziali e stragiudiziali | Compensi per prestazioni giudiziali civili |
| Prova | Parcella sottoscritta, corredata dal parere del Consiglio dell’ordine (o da un accordo scritto sul compenso) | Si discute in contraddittorio |
| Rito | Monitorio, poi eventuale opposizione | Rito semplificato di cognizione (art. 281-decies c.p.c.) |
| Giudice | Quello competente per il credito; con il consumatore, il suo foro | L’ufficio giudiziario presso cui l’avvocato ha prestato la sua opera; con il consumatore, il suo foro |
| Decisione | Decreto, esecutivo se ricorrono i presupposti | Il tribunale decide in composizione monocratica; la decisione non è appellabile, si ricorre in Cassazione |
Le Sezioni Unite (sent. n. 4485 del 23 febbraio 2018) hanno chiarito che per i compensi giudiziali civili il rito dell’art. 14 è obbligatorio, e si applica anche quando il cliente contesta l’esistenza stessa del credito, non solo l’importo. Se l’avvocato sceglie il decreto ingiuntivo, l’eventuale opposizione si svolge con lo stesso rito. Per i compensi stragiudiziali, e secondo parte della giurisprudenza per quelli penali e amministrativi, vale invece il rito ordinario.
Il parere del Consiglio dell’ordine. Resta lo strumento per il monitorio anche dopo l’abolizione delle tariffe: si rilascia sulla base dei parametri (Cass. S.U. n. 19427/2021). Ogni Ordine ha un proprio regolamento e una propria tassa, di solito in percentuale sull’importo, e molti accettano solo richieste online. Mettilo in conto nei tempi: fra richiesta e parere possono passare settimane.
03Il parere come titolo esecutivo: solo con i clienti forti
La legge sull’equo compenso (art. 7 L. 49/2023) permette di usare il parere di congruità come titolo esecutivo, se rilasciato nel rispetto della L. 241/1990 (contraddittorio con il cliente e motivazione) e se il cliente, dopo la notifica, non propone opposizione entro 40 giorni. Secondo il CNF lo strumento vale però solo nei rapporti con i clienti forti della L. 49/2023, cioè banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni, e per gli accordi successivi alla sua entrata in vigore. Con il cliente privato resta la strada del decreto ingiuntivo. La L. 137/2026 chiede al Governo di valutare l’estensione a tutti i clienti: fino ai decreti attuativi, nulla cambia.
04La prescrizione: tre anni presuntivi, dieci ordinari
| Presuntiva | Ordinaria | |
|---|---|---|
| Durata | 3 anni (art. 2956, n. 2, c.c.) | 10 anni (art. 2946 c.c.) |
| Da quando | Dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, dall’ultima prestazione (art. 2957) | Dal giorno in cui il credito può essere fatto valere |
| Come funziona | Si presume che il cliente abbia pagato; la presunzione si vince solo con il giuramento decisorio o l’ammissione del debitore in giudizio | Estingue il diritto se non interrotta |
| Quando non opera | Se il cliente ammette in giudizio di non aver pagato (art. 2959), o se il compenso nasce da un contratto scritto (Cass. n. 27709/2025) | — |
- Più gradi di giudizio: se l’incarico copre primo grado e appello, la prescrizione presuntiva decorre dalla sentenza d’appello (Cass. n. 13401/2015).
- Il cliente che contesta l’importo: se contestare solo la misura del compenso basti a escludere la presunzione di pagamento è discusso; nel 2026 sono state pubblicate letture opposte. Non fare affidamento sulla tesi più favorevole.
- La lettera d’incarico scritta è anche uno scudo: con il compenso pattuito per iscritto, la prescrizione presuntiva non si applica secondo la Cassazione più recente.
05Interessi e giudice competente
- Cliente impresa o professionista: sul compenso maturano gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza, automaticamente (Cass. n. 12088/2025): 10,40% nel secondo semestre 2026, più 40 € forfettari.
- Cliente consumatore: interessi al tasso legale dalla messa in mora (1,6% nel 2026), salvo un tasso pattuito; dalla domanda giudiziale il tasso dell’art. 1284, comma 4, c.c., se chiesto e riconosciuto espressamente.
- Foro del consumatore: prevale sia sul foro dell’art. 637 c.p.c. sia su quello dell’art. 14, e non si deroga (Cass. n. 26003/2023; n. 31176/2024). Non è consumatore chi si è rivolto all’avvocato per la propria attività d’impresa o professionale.
- 1
Avviso di parcella e sollecito
Con termine di pagamento e le voci della fattura. Segna la data.
- 2
Conta la prescrizione
Tre anni dalla fine della causa o dell’incarico: se sei a metà, non aspettare oltre.
- 3
Rinuncia agli incarichi
Con preavviso congruo, per tutti gli incarichi di quel cliente (art. 34).
- 4
Restituisci i documenti
A richiesta, senza condizioni; tieni una copia.
- 5
Chiedi il parere all’Ordine
Se scegli il decreto ingiuntivo e non hai un accordo scritto sul compenso.
- 6
Deposita
Ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art. 14, nel foro giusto.
- 7
Fattura all’incasso
La fattura elettronica si emette quando il cliente paga, anche in parte.
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