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Lettera di incarico dell’avvocato: cosa scrivere, clausola per clausola

La procura alle liti non basta: senza un accordo scritto il compenso torna ai parametri e metà delle informative dovute resta senza prova. Ecco le voci che la lettera d’incarico deve avere, e quelle che non può avere.

9 minuti di lettura Aggiornata al 19 settembre 2026

In breve

  • La procura alle liti dà il potere di rappresentare il cliente in giudizio; la lettera di incarico è il contratto: senza un patto scritto il compenso è nullo come accordo (art. 2233 c.c.) e si torna ai parametri.
  • Nella lettera stanno preventivo scritto, estremi della polizza, informativa su mediazione e negoziazione, privacy e uso dell’intelligenza artificiale: ognuno ha una norma che lo chiede.
  • Il compenso in percentuale sul valore è ammesso, quello in percentuale sul risultato no (patto di quota lite, art. 13, comma 4, L. 247/2012); con il cliente consumatore valgono anche le regole del Codice del consumo.

La **lettera di incarico dell’avvocato** è il contratto d’opera professionale fra avvocato e cliente: dice cosa farà lo studio, quanto costerà, come si paga e come si esce dal rapporto. Non va confusa con la **procura alle liti** (art. 83 c.p.c.), che serve a stare in giudizio e non dice nulla sul compenso. Molti studi si fermano alla procura, e quando il rapporto si guasta scoprono che il compenso concordato a voce non vale e che le informative dovute non si possono provare.

Questa guida mette in fila le voci della lettera con la norma che le chiede, le clausole vietate o a rischio, le regole in più quando il cliente è un consumatore, e una checklist finale. Il calcolo del compenso sui parametri e il preventivo scritto hanno una guida propria: [parametri forensi DM 55/2014](/guide/parametri-forensi-dm-55-2014).

01Procura alle liti e contratto: due documenti diversi

Procura alle litiLettera di incarico
Cosa faConferisce il potere di rappresentare la parte in giudizioRegola il rapporto fra avvocato e cliente: attività, compenso, obblighi
NormaArt. 83 c.p.c.Artt. 2229 ss. c.c.; art. 13 L. 247/2012
Chi la firmaIl cliente; l’avvocato ne certifica la firmaEntrambi
Dove vaNel fascicolo della causaNel fascicolo dello studio, non si deposita
Se mancaIl difensore non può stare in giudizio per la parteI patti sul compenso sono nulli e si applicano i parametri; le informative non sono provate

Il punto decisivo è l’art. 2233, comma 3, c.c.: sono nulli i patti che stabiliscono i compensi professionali fra avvocati e clienti se non redatti in forma scritta. L’art. 13, comma 2, L. 247/2012 aggiunge che il compenso si pattuisce di regola per iscritto al conferimento dell’incarico. Senza patto scritto, se c’è lite sul compenso, si torna ai parametri del DM 55/2014 (art. 13, comma 6).

02Le voci che la lettera deve avere

VoceCosa scrivereNorma
Oggetto dell’incaricoL’attività, il grado di giudizio, cosa è escluso (appello, esecuzione, stragiudiziale)art. 27, c. 1, codice deontologico
CompensoIl criterio: a fasi, a tempo, a forfait, in percentuale sul valore; mai sul risultatoart. 13, cc. 3-4, L. 247/2012
Preventivo scrittoComplessità dell’incarico e costo prevedibile, distinguendo oneri, spese anche forfettarie e compensoart. 13, c. 5, L. 247/2012
Spese generaliIl 15% sul compenso, dovuto anche con il compenso pattuitoart. 2, c. 2, DM 55/2014
AccontiAnticipi per le spese e acconti proporzionati all’attivitàart. 29 codice deontologico
Polizza RCCompagnia, numero di polizza, massimaleart. 12, c. 1, L. 247/2012; art. 27, c. 5, cod. deont.
MediazioneInformativa scritta, firmata dal cliente, da allegare all’atto introduttivoart. 4, c. 3, D.Lgs. 28/2010
Negoziazione assistita e alternativeInformativa sulla possibilità di ricorrervi e sui percorsi alternativiart. 2, c. 7, D.L. 132/2014; art. 27, c. 3, cod. deont.
Patrocinio a spese dello StatoSe ne ricorrono le condizioniart. 27, c. 4, cod. deont.
PrivacyInformativa sul trattamento dei datiartt. 13-14 GDPR
Intelligenza artificialeQuali sistemi usa lo studio e per cosaart. 13, c. 2, L. 132/2025
Equo compensoCon i clienti forti, se l’accordo lo predisponi tu: avvertimento scrittoart. 25-bis cod. deont.
Le informative su mediazione, privacy e intelligenza artificiale possono stare in documenti separati, firmati insieme alla lettera: conta poterle provare.

03Le clausole vietate o a rischio

  • Patto di quota lite: è vietato ricevere come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (art. 13, comma 4, L. 247/2012; art. 25 codice deontologico). È ammesso il compenso in percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il cliente, non sul risultato effettivamente ottenuto (Cass. n. 23738/2024).
  • Palmario: un premio in più per il buon esito, oltre a un compenso che remunera comunque l’attività, è considerato lecito dalla giurisprudenza se non trasforma il compenso in una scommessa sulla causa. Le fonti non sono concordi sui confini: se lo usi, scrivi un compenso base congruo e un premio misurato.
  • Acconti sproporzionati: l’art. 29 del codice deontologico ammette acconti proporzionati all’attività; chiederne di manifestamente sproporzionati è illecito. A ogni pagamento va emessa la fattura.
  • Rinuncia del cliente a lamentare errori, o limitazioni di responsabilità dell’avvocato: con il consumatore sono presunte vessatorie, e comunque non tengono per dolo e colpa grave (art. 1229 c.c.).
  • Foro diverso da quello del consumatore: nullo se il cliente è un consumatore (vedi sotto).

04Se il cliente è un consumatore

Il cliente persona fisica che si rivolge all’avvocato per questioni estranee alla propria attività d’impresa o professionale è un consumatore. La Corte di giustizia UE (causa C-537/13, Šiba, 15 gennaio 2015) ha chiarito che la disciplina delle clausole abusive si applica ai contratti standard fra avvocato e cliente privato. Tre conseguenze pratiche.

  • Foro del consumatore: per le liti sul compenso è competente il giudice del luogo di residenza del cliente, e una clausola che lo deroga è nulla (art. 33, comma 2, lett. u, Codice del consumo; Cass. n. 26003/2023 e n. 31176/2024).
  • Clausole chiare: le clausole predisposte dallo studio vanno scritte in modo chiaro e comprensibile, e nel dubbio si interpretano a favore del cliente.
  • Recesso di 14 giorni: se l’incarico è concluso fuori dallo studio o a distanza (online, per email, in videochiamata), il Codice del consumo prevede il diritto di recesso e il relativo obbligo di informativa, e l’art. 47 non esclude i servizi legali. Se il cliente chiede di iniziare subito e poi recede, paga una quota proporzionale al lavoro svolto (art. 57). È una lettura del testo di legge: una giurisprudenza specifica sugli avvocati non risulta, ma l’informativa sul recesso è la scelta prudente.

05Come si esce dal rapporto

  • Il cliente può revocare l’incarico in qualsiasi momento, pagando le spese sostenute e il compenso per l’opera svolta (art. 2237 c.c.).
  • L’avvocato può rinunciare al mandato con un congruo preavviso e informando il cliente di quanto serve per non pregiudicarne la difesa; se il cliente è irreperibile basta una comunicazione all’ultimo domicilio conosciuto o alla PEC (art. 32 codice deontologico).
  • Per agire contro il cliente per il compenso, l’avvocato deve prima rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti da lui (art. 34 codice deontologico). Il percorso completo è nella guida sul recupero dei compensi.
  • I documenti si restituiscono senza ritardo se il cliente li chiede, e non si possono trattenere per ottenere il pagamento (art. 33 codice deontologico).

Prima di far firmare

  • L’oggetto dice cosa è compreso e cosa no (gradi successivi, esecuzione, trasferte).
  • Il compenso ha un criterio scritto e il preventivo distingue compenso, spese e oneri.
  • Ci sono gli estremi aggiornati della polizza.
  • L’informativa sulla mediazione è firmata e pronta da allegare alla citazione.
  • Privacy e informativa sull’IA sono firmate con la lettera.
  • Se il cliente è consumatore: niente foro diverso dal suo, e informativa sul recesso se firmi a distanza.
  • Se il cliente è una banca, un’assicurazione o una grande impresa: il compenso rispetta l’equo compenso.
  • Se l’incarico rientra nell’antiriciclaggio, l’adeguata verifica è fatta prima di iniziare.
  • Il cliente ha una copia di tutto.

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Il pacchetto dell’incarico, sempre uguale

  • Incarichi & informative prepara lettera d’incarico, preventivo, privacy, informativa sulla mediazione e sull’IA con i dati del cliente e della pratica già dentro.
  • Il cliente firma anche a distanza; i documenti firmati vengono congelati e conservati con la pratica.
  • La polizza dell’avvocato entra nella lettera dalla sua scheda, così non resta quella dell’anno scorso.
  • Preventivi & parcelle calcola il compenso sui parametri o a ore e controlla l’equo compenso con i clienti forti.
  • Antiriciclaggio e Conflitti di interessi si fanno prima di accettare, dalla richiesta del nuovo cliente.

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Foto di copertina: BlogtrepreneurCC BY 2.0

Dubbi

Domande frequenti

La lettera di incarico è obbligatoria per l’avvocato?
Non esiste un modulo obbligatorio, ma sono obbligatori per iscritto il preventivo (art. 13, comma 5, L. 247/2012) e l’informativa sulla mediazione, e i patti sul compenso sono nulli se non scritti (art. 2233 c.c.). In pratica senza un documento firmato non si prova nulla di ciò che la legge chiede.
Basta la procura alle liti?
No. La procura serve a stare in giudizio e non regola il compenso. Senza un accordo scritto, in caso di contestazione, il compenso si determina con i parametri del DM 55/2014.
Posso farmi pagare una percentuale su quanto vince il cliente?
No, è un patto di quota lite, vietato dall’art. 13, comma 4, L. 247/2012. Si può pattuire un compenso in percentuale sul valore dell’affare o sul vantaggio prevedibile, e secondo la giurisprudenza un palmario aggiuntivo, purché il compenso non dipenda soltanto dall’esito.
Il cliente può recedere entro 14 giorni?
Se è un consumatore e l’incarico è stato firmato online, a distanza o fuori dallo studio, il Codice del consumo prevede il diritto di recesso di 14 giorni e non esclude i servizi legali. Se ha chiesto di iniziare subito, in caso di recesso paga il lavoro già svolto.
Devo indicare la polizza nella lettera di incarico?
Sì. L’art. 12 L. 247/2012 e l’art. 27 del codice deontologico obbligano a rendere noti al cliente gli estremi della polizza RC. Non averlo fatto è un illecito disciplinare.

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