In breve
- Il tasso di interesse legale 2026 è l’1,6% annuo, fissato dal DM Economia 10 dicembre 2025 (GU n. 289 del 13 dicembre 2025): era il 2% nel 2025 e il 2,5% nel 2024.
- Negli inadempimenti fra imprese, o fra imprese e PA, la mora è il tasso BCE del semestre più 8 punti: 10,15% dal 1° gennaio e 10,40% dal 1° luglio 2026.
- Dal giorno della domanda giudiziale, se le parti non hanno pattuito il tasso, il saggio legale sale a quello dei ritardi commerciali (art. 1284, comma 4, c.c.), anche fra privati.
Il **tasso di interesse legale 2026** è l’**1,6%**: lo ha fissato il Ministero dell’Economia con il decreto del 10 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio. Vale per tutti i crediti di somme di denaro per i quali la legge o il contratto non prevedono un tasso diverso: una restituzione fra privati, un risarcimento liquidato in sentenza, la parcella che il cliente paga in ritardo se la lettera d’incarico non dice nulla.
Per un avvocato il numero dell’anno però è solo metà del lavoro. Il conto si fa a periodi, perché il tasso cambia ogni 1° gennaio; dalla domanda giudiziale il saggio cambia natura; fra imprese valgono gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002, che si aggiornano ogni sei mesi. Questa guida mette insieme i tassi in vigore, la serie storica e due conti svolti. Per i casi di tutti i giorni c’è il [calcolatore degli interessi legali](/calcolo-interessi-legali), gratuito, che applica le stesse regole periodo per periodo.
01Il tasso di interesse legale 2026 e da dove viene
L’art. 1284, comma 1, c.c. affida al Ministro dell’Economia la misura del saggio legale: un decreto pubblicato in Gazzetta entro il 15 dicembre dell’anno precedente, che la fissa sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Se il decreto non esce, resta il tasso dell’anno prima.
| Dal | Tasso legale | Decreto |
|---|---|---|
| 1° gennaio 2019 | 0,8% | DM 12/12/2018, GU n. 291 del 15/12/2018 |
| 1° gennaio 2020 | 0,05% | DM 12/12/2019, GU n. 293 del 14/12/2019 |
| 1° gennaio 2021 | 0,01% | DM 11/12/2020, GU n. 310 del 15/12/2020 |
| 1° gennaio 2022 | 1,25% | DM 13/12/2021, GU n. 297 del 15/12/2021 |
| 1° gennaio 2023 | 5% | DM 13/12/2022, GU n. 292 del 15/12/2022 |
| 1° gennaio 2024 | 2,5% | DM 29/11/2023, GU n. 288 dell’11/12/2023 |
| 1° gennaio 2025 | 2% | DM 10/12/2024, GU n. 294 del 16/12/2024 |
| 1° gennaio 2026 | 1,6% | DM 10/12/2025, GU n. 289 del 13/12/2025 |
02Come si calcolano gli interessi legali: a periodi, a giorni
Interessi = Capitale × Tasso × Giorni ÷ 365
Si calcola un periodo per ogni tasso diverso, dal giorno dopo la scadenza al giorno del pagamento, e si sommano i risultati. Gli interessi sono semplici: non producono altri interessi, salvo anatocismo (vedi più sotto).
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Stabilisci da quando decorrono
Dalla scadenza, se il debito è liquido ed esigibile a una data (art. 1282 c.c.); dalla costituzione in mora con una diffida, se non c’era una scadenza; dal giorno della domanda, se è il primo atto che chiede il pagamento.
- 2
Dividi per anni
Un periodo dal giorno di partenza al 31 dicembre, poi un periodo per ogni anno intero, poi l’ultimo spezzone fino al pagamento. Ogni periodo ha il suo tasso.
- 3
Conta i giorni
Giorni di calendario, compresi i festivi. La prassi più diffusa divide sempre per 365; alcuni calcolatori dividono per 366 negli anni bisestili (il 2024 lo era). La differenza è minima, ma dichiara nel prospetto quale convenzione usi.
- 4
Controlla se cambia la natura
Dal giorno della domanda giudiziale il tasso può diventare quello dei ritardi commerciali (art. 1284, comma 4). Nel conto è un periodo in più, con un tasso diverso.
Esempio. Un privato doveva restituire 10.000 € il 1° marzo 2025 e paga il 15 settembre 2026, senza che ci sia stata una causa. Gli interessi decorrono dal 2 marzo 2025.
| Periodo | Giorni | Tasso | Calcolo | Interessi (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2/3/2025 – 31/12/2025 | 305 | 2% | 10.000 × 2% × 305 ÷ 365 | 167,12 |
| 1/1/2026 – 15/9/2026 | 258 | 1,6% | 10.000 × 1,6% × 258 ÷ 365 | 113,10 |
| Totale | 563 | 280,22 |
03Dalla domanda giudiziale: l’art. 1284, comma 4, c.c.
Il comma 4 dell’art. 1284 c.c., introdotto dal D.L. 132/2014, stabilisce che se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Vale per i procedimenti iniziati dall’11 dicembre 2014 e, secondo il comma 5, anche per la domanda arbitrale.
- Si applica anche fra privati: la norma non distingue la natura delle parti, solo il momento. Dal giorno della domanda il tasso passa dall’1,6% a quello della mora commerciale.
- Non si applica se il tasso è pattuito: se il contratto fissa gli interessi, anche solo rinviando al saggio legale, il comma 4 cede alla volontà delle parti. Le letture su cosa valga come «determinazione» non sono uniformi: leggi il contratto prima di chiedere il tasso maggiorato.
- Il giudice deve dirlo: per le Sezioni Unite (sent. n. 12449 del 7 maggio 2024) la condanna agli «interessi legali» senza altre specificazioni si intende al tasso del comma 1; il tasso maggiorato spetta solo se il provvedimento lo riconosce espressamente. Nelle citazioni e nei ricorsi chiedi quindi in modo esplicito gli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla domanda al saldo, e controlla il dispositivo prima di notificare il precetto.
- Crediti di valore: nei risarcimenti del danno, che sono debiti di valore, si rivaluta prima il capitale con gli indici ISTAT e si liquidano poi gli interessi compensativi. La rivalutazione ha un suo calcolatore nel gestionale e segue regole diverse da quelle descritte qui.
04Interessi moratori 2026 nelle transazioni commerciali
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 si applica ai pagamenti dei corrispettivi nelle transazioni commerciali, cioè fra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, quando il contratto ha per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi a pagamento. Il saggio è il tasso di riferimento della BCE (operazioni di rifinanziamento principali) in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio, più 8 punti per i contratti conclusi dal 2013 (7 punti per quelli fra l’8 agosto 2002 e il 31 dicembre 2012). Il tasso resta fermo per tutto il semestre, anche se la BCE lo cambia nel frattempo.
| Semestre | Tasso BCE di riferimento | Mora (+8 punti) | Comunicato MEF |
|---|---|---|---|
| 1° luglio – 31 dicembre 2024 | 4,25% | 12,25% | GU n. 176 del 29/7/2024 |
| 1° gennaio – 30 giugno 2025 | 3,15% | 11,15% | GU n. 63 del 17/3/2025 |
| 1° luglio – 31 dicembre 2025 | 2,15% | 10,15% | GU n. 161 del 14/7/2025 |
| 1° gennaio – 30 giugno 2026 | 2,15% | 10,15% | GU n. 15 del 20/1/2026 |
| 1° luglio – 31 dicembre 2026 | 2,40% | 10,40% | GU n. 163 del 16/7/2026 |
- Decorrono automaticamente, senza messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (art. 4). Senza un termine pattuito, dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o della prestazione.
- Termini massimi: 60 giorni fra imprese se pattuiti espressamente e non gravemente iniqui; con la pubblica amministrazione 30 giorni, 60 solo in casi particolari (art. 4, commi 3-5).
- 40 € di risarcimento forfettario per i costi di recupero, dovuti senza bisogno di messa in mora, oltre alla prova dei costi maggiori (art. 6).
- Clausole gravemente inique sul tasso o sui termini sono nulle (art. 7): escludere gli interessi di mora si presume gravemente iniquo.
Esempio. Un’impresa cliente dello studio vanta una fattura di 5.000 € scaduta il 30 aprile 2026, contratto del 2024; il debitore paga il 30 settembre 2026. Dal 1° maggio al 30 giugno (61 giorni) al 10,15%: 84,82 €. Dal 1° luglio al 30 settembre (92 giorni) al 10,40%: 131,07 €. Totale 215,89 €, più i 40 € forfettari. Con il solo tasso legale dell’1,6% gli interessi sarebbero stati 33,53 €: la differenza spiega perché qualificare il rapporto come transazione commerciale conta.
05Anatocismo: quando gli interessi producono interessi
Gli interessi scaduti producono a loro volta interessi solo alle condizioni dell’art. 1283 c.c.: dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza, e in entrambi i casi solo se si tratta di interessi dovuti almeno per sei mesi. Una clausola del contratto originario che capitalizza gli interessi fra privati non basta. Per i rapporti bancari vale una disciplina speciale (art. 120 TUB e delibera CICR del 2016), che non si sovrappone a questa.
06Gli interessi sulla parcella pagata in ritardo
Anche il compenso dell’avvocato produce interessi. Se il cliente è un’impresa o un altro professionista, il rapporto rientra nel D.Lgs. 231/2002 e la mora decorre dalla scadenza indicata in fattura o nell’avviso di parcella. Se il cliente è un consumatore, si applica il saggio legale dalla costituzione in mora, salvo un tasso pattuito nella lettera d’incarico. Come far valere il credito, dal sollecito al decreto ingiuntivo, lo trovi nella guida sul recupero dei compensi.
Prima di chiedere gli interessi in un atto
- Hai individuato la data da cui decorrono: scadenza, messa in mora o domanda.
- Hai distinto credito di valuta e credito di valore (risarcimento: prima la rivalutazione).
- Hai verificato se è una transazione commerciale e la data del contratto (7 o 8 punti).
- Hai diviso il periodo per anni o per semestri, con il tasso di ciascuno.
- Hai chiesto espressamente il tasso dell’art. 1284, comma 4, dalla domanda.
- Se chiedi l’anatocismo, gli interessi sono scaduti da almeno sei mesi.
Con Omega
Gli interessi dentro la pratica
- Nei Calcolatori trovi interessi legali e moratori calcolati periodo per periodo, con la rivalutazione ISTAT e il contributo unificato.
- Norme & tassi tiene la serie dei tassi in vigore, interesse legale, BCE e indici ISTAT, con il riferimento alla Gazzetta di ciascun valore.
- Fatture & incassi segue i crediti verso i clienti e i solleciti, pratica per pratica, così sai da quando un compenso è scaduto.
- Il [calcolatore degli interessi legali](/calcolo-interessi-legali) del sito è gratuito e non chiede registrazione.
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Foto di copertina: Autore sconosciuto (Unsplash) — CC0 1.0


