In breve
- In avanti il sabato, la domenica e i festivi finali spostano la scadenza al primo giorno utile successivo; nei termini a ritroso la scadenza si anticipa al giorno utile precedente.
- Dal 1° al 31 agosto i termini processuali civili sono sospesi anche quando si conta all’indietro, ma non per lavoro, cautelari, sfratti, opposizioni esecutive e le altre materie escluse.
- Dal 2026 il 4 ottobre è festa nazionale e sposta i termini: il patrono della città, invece, non proroga niente (salvo il 29 giugno a Roma).
Un termine processuale si calcola con quattro regole scritte in un solo articolo, l’art. 155 c.p.c., più la legge sulla sospensione feriale. Eppure i termini sbagliati restano una delle cause più frequenti di decadenze e di inammissibilità, perché le regole interagiscono: un termine che attraversa agosto e poi cade di sabato non si calcola come uno che scade di martedì, e un termine a ritroso usa la regola del sabato al contrario.
Questa guida mette le regole nell’ordine in cui vanno applicate, segnala dove il penale si comporta diversamente dal civile, riepiloga i termini che uno studio civile tocca ogni settimana e chiude con tre calcoli svolti passo per passo. Per i casi di tutti i giorni puoi usare il [calcolatore dei termini processuali](/calcolo-termini-processuali), ma conviene saper rifare il conto a mano: è l’unico modo per accorgersi di un dato inserito male.
01La regola dell’art. 155 c.p.c.
L’art. 155 c.p.c. dice cinque cose, e tutte contano. Il giorno iniziale non si conta (dies a quo non computatur): se la sentenza ti è notificata il 10, il primo giorno del termine è l’11. I termini a mesi e ad anni seguono il calendario comune: tre mesi dal 15 gennaio arrivano al 15 aprile, a prescindere da quanti giorni hanno i mesi in mezzo. I festivi intermedi si contano: Natale in mezzo a un termine di sessanta giorni non allunga nulla.
Poi le due proroghe. Se l’ultimo giorno è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (comma 4). E la stessa proroga vale per gli atti processuali da compiere fuori dall’udienza che scadono di sabato (comma 5): depositi e notifiche in scadenza il sabato slittano al lunedì. Il sabato resta però un giorno lavorativo per le udienze e per l’attività degli uffici.
- 1
Individua l’evento
Notifica, pubblicazione, comunicazione o udienza: è la data da cui il termine parte (o, a ritroso, verso cui si conta). Per le notifiche via PEC al destinatario vale l’ora della ricevuta di consegna, con la regola delle 21 dell’art. 147 c.p.c.
- 2
Escludi il giorno dell’evento
Si comincia a contare dal giorno dopo. Nei termini liberi si esclude anche l’ultimo giorno.
- 3
Togli agosto, se la materia lo prevede
I giorni dal 1° al 31 agosto non si contano (L. 742/1969), salvo le materie escluse. Nei termini a mesi si aggiungono 31 giorni.
- 4
Conta i giorni di calendario
Domeniche e festivi in mezzo si contano come tutti gli altri.
- 5
Guarda l’ultimo giorno
Se è domenica, festivo o, per gli atti fuori udienza, sabato: in avanti proroghi al primo giorno utile successivo, a ritroso anticipi al primo giorno utile precedente.
Scadenza = evento + N giorni di calendario (esclusi il giorno dell’evento e i giorni di agosto) → spostata al primo giorno non festivo
Nei termini a mesi: stesso giorno del mese di arrivo, più 31 giorni per ogni agosto attraversato. Se il giorno manca nel mese di arrivo (il 31 in un mese di 30) si usa l’ultimo giorno del mese, come dice l’art. 2963 c.c.
02Quali giorni sono festivi (e il patrono no)
«Festivo» ai fini della proroga significa festivo agli effetti civili secondo la L. 27 maggio 1949 n. 260 e le norme che l’hanno modificata: la L. 54/1977, il D.P.R. 792/1985 (che ha ripristinato l’Epifania), la L. 336/2000 (che ha riportato il 2 giugno) e, da ultimo, la L. 8 ottobre 2025 n. 151, che dal 2026 ha reso festa nazionale il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi. Attenzione a copiare l’elenco dall’art. 2 della L. 260/1949 così come appare: contiene ancora San Giuseppe, l’Ascensione e il 4 novembre, che festivi non sono più da decenni.
| Festività | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Capodanno (1° gennaio) | giovedì | venerdì |
| Epifania (6 gennaio) | martedì | mercoledì |
| Lunedì dell’Angelo | 6 aprile | 29 marzo |
| Liberazione (25 aprile) | sabato | domenica |
| Festa del lavoro (1° maggio) | venerdì | sabato |
| Festa della Repubblica (2 giugno) | martedì | mercoledì |
| Assunzione (15 agosto) | sabato | domenica |
| San Francesco d’Assisi (4 ottobre) | domenica | lunedì |
| Ognissanti (1° novembre) | domenica | lunedì |
| Immacolata (8 dicembre) | martedì | mercoledì |
| Natale (25 dicembre) | venerdì | sabato |
| Santo Stefano (26 dicembre) | sabato | domenica |
03I termini a ritroso: il sabato anticipa
Molti termini si contano all’indietro da un’udienza: la comparsa di risposta «almeno settanta giorni prima» (art. 166 c.p.c.), le memorie dell’art. 171-ter, le note dell’art. 189. Il giorno dell’udienza non si conta, e la scadenza è il giorno che si trova N giorni prima.
Se quel giorno è sabato, domenica o festivo, la scadenza non si proroga in avanti ma si anticipa al primo giorno utile precedente: spostarla in avanti ridurrebbe l’intervallo minimo che la legge garantisce alla controparte e al giudice. È l’orientamento costante della Cassazione, ribadito da ultimo da Cass. civ., sez. lav., ord. n. 21992 del 26 giugno 2026 (dieci giorni prima di un’udienza del 19 gennaio 2021 portavano a sabato 9 gennaio: l’ultimo giorno utile era venerdì 8, e la notifica del sabato è stata giudicata tardiva). Nello stesso senso Cass. ord. n. 6588/2024 su una costituzione depositata di sabato, e Cass. ord. n. 23634/2025, secondo cui il principio vale anche se il sistema telematico accetta il deposito nel fine settimana.
Diverso il caso dei termini liberi, come i centoventi giorni fra notifica della citazione e udienza (art. 163-bis c.p.c.): si escludono sia il giorno iniziale sia quello finale, quindi fra la notifica e l’udienza devono stare N giorni interi e la notifica va fatta entro l’udienza meno N+1 giorni.
| Tipo di termine | Ultimo giorno cade di sabato o festivo | Esempio di norma |
|---|---|---|
| In avanti, atto fuori udienza | Si proroga al primo giorno utile successivo | Art. 325 c.p.c., appello |
| A ritroso | Si anticipa al primo giorno utile precedente | Art. 171-ter c.p.c., memorie |
| Libero, a ritroso | Si conta N+1 e poi si anticipa | Art. 163-bis c.p.c., termine a comparire |
04La sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto
L’art. 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742 sospende di diritto il decorso dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno; il periodo è stato ridotto a un mese dal D.L. 132/2014, e le massime più vecchie che parlano del 15 settembre vanno lette tenendone conto. Il modo di applicarla dipende da dove cade il termine.
- Termine iniziato prima di agosto: conti i giorni fino al 31 luglio e riprendi dal 1° settembre. Notifica il 15 luglio 2026, termine di 30 giorni: 16 giorni a luglio, 14 a settembre, scadenza lunedì 14 settembre 2026.
- Evento durante agosto: il termine comincia a decorrere dalla fine della sospensione e il 1° settembre è il primo giorno contato. Evento il 10 agosto 2026, termine di 30 giorni: scadenza mercoledì 30 settembre 2026.
- Termini a mesi: si aggiungono 31 giorni. Un termine di sei mesi che attraversa agosto scade sei mesi e trentuno giorni dopo l’evento.
- Termini a ritroso: anche all’indietro agosto non si conta, ma l’effetto è opposto: la scadenza arretra a luglio. È l’errore di calcolo più frequente, perché d’istinto si pensa che la sospensione dia sempre più tempo.
La sospensione si applica anche ai termini minimi di comparizione (Cass. S.U. n. 5261/1977): una citazione per un’udienza di fine novembre, con i centoventi giorni liberi dell’art. 163-bis, va notificata prima di agosto, non a settembre.
| Materia o termine | Sospensione feriale | Riferimento |
|---|---|---|
| Lavoro e previdenza (artt. 409 e 442 c.p.c.) | Non si applica | Art. 3 L. 742/1969 |
| Procedimenti cautelari (sequestri, art. 700, reclamo) | Non si applica | Art. 92 R.D. 12/1941 |
| Alimenti | Non si applica | Art. 92 R.D. 12/1941 |
| Sfratti | Non si applica | Art. 92 R.D. 12/1941 |
| Opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi | Non si applica | Art. 92 R.D. 12/1941; Cass. n. 13797/2022 |
| Ordini di protezione, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione | Non si applica | Art. 92 R.D. 12/1941 |
| Procedure del codice della crisi d’impresa | Non si applica, salvo diversa previsione | Art. 9 D.Lgs. 14/2019 |
| Cause dichiarate urgenti dal giudice | Non si applica | Art. 92 R.D. 12/1941 |
| Separazione, divorzio e revisione delle condizioni | Si applica, salvo dichiarazione d’urgenza | Cass. S.U. n. 12946/2024 |
| Cognizione ordinaria, impugnazioni, opposizione a decreto ingiuntivo (fuori dalle materie escluse) | Si applica | Art. 1 L. 742/1969 |
| Prescrizione, decadenze sostanziali, termini contrattuali | Non si applica: non sono termini processuali | Art. 1 L. 742/1969 |
05Nel penale il sabato non proroga
L’art. 172 c.p.p. somiglia all’art. 155 c.p.c. ma non è uguale. Il giorno iniziale non si conta e l’ultimo sì (comma 4); il termine a giorni che scade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo (comma 3). Manca invece la regola del sabato: nel processo penale il sabato non è festivo e un termine che scade di sabato resta di sabato. Lo ha affermato più volte la Cassazione (Cass. pen. n. 9171/2018, che richiama Cass. n. 36046/2015), ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità sulla differenza con il civile.
| Regola | Civile (art. 155 c.p.c.) | Penale (art. 172 c.p.p.) |
|---|---|---|
| Giorno iniziale | Non si conta | Non si conta |
| Festivo finale | Proroga al primo giorno non festivo | Proroga, per i termini a giorni |
| Sabato finale | Proroga per gli atti fuori udienza | Nessuna proroga |
| Termini con solo il momento finale | Anticipo al giorno utile precedente | Giorni interi e liberi (comma 5) |
| Sospensione feriale | L. 742/1969, art. 1 e 3 | Art. 240-bis disp. att. c.p.p., con eccezioni |
Un esempio sulla stessa data: un termine di 15 giorni che parte venerdì 4 settembre 2026 arriva a sabato 19 settembre. Nel civile, per un atto fuori udienza, la scadenza diventa lunedì 21; nel penale resta sabato 19. Anche la sospensione feriale nel penale ha le sue eccezioni: non opera, fra l’altro, nei procedimenti con imputati in custodia cautelare quando loro o i difensori vi rinunciano, e nelle indagini per reati di criminalità organizzata. Per il canale e l’orario del deposito telematico penale, che dipendono dall’ufficio e dal calendario ministeriale, verifica sul tuo foro prima di contare sulle ultime ore.
06Fino a che ora si deposita l’ultimo giorno
Nel civile il deposito telematico è tempestivo se la conferma del completamento della trasmissione è generata entro la fine del giorno di scadenza (art. 196-sexies disp. att. c.p.c., in vigore dal 28 febbraio 2023 al posto dell’art. 16-bis del D.L. 179/2012). Si applicano le proroghe dell’art. 155 commi 4 e 5, e se atti e documenti superano la dimensione massima prevista dalle specifiche tecniche il deposito si può fare con più invii.
Quale ricevuta conta? Secondo l’orientamento riportato dalle fonti professionali, che lo attribuiscono a Cass. civ. sez. I, ord. n. 17153/2025, è la ricevuta di avvenuta consegna, la seconda PEC, che deve essere generata entro le 23:59:59. L’effetto è anticipato e provvisorio: si consolida con l’esito positivo dei controlli automatici e con l’accettazione della cancelleria. In pratica: una busta inviata alle 23:58 può non avere la consegna entro mezzanotte. Deposita l’ultimo giorno con ore di margine, non con minuti.
07Comparsa di risposta, decreto 171-bis e memorie 171-ter
Nel rito ordinario riformato dal D.Lgs. 149/2022, e ritoccato dal correttivo D.Lgs. 164/2024 (in vigore dal 26 novembre 2024), la fase introduttiva si svolge quasi tutta per iscritto e prima dell’udienza, con una catena di termini tutti a ritroso e tutti soggetti alla sospensione feriale.
| Atto | Norma | Termine | Verso |
|---|---|---|---|
| Notifica della citazione | Art. 163-bis c.p.c. | 120 giorni liberi prima dell’udienza (150 se all’estero) | A ritroso |
| Costituzione del convenuto | Art. 166 c.p.c. | Almeno 70 giorni prima dell’udienza | A ritroso |
| Verifiche preliminari del giudice | Art. 171-bis c.p.c. | Entro 15 giorni dalla scadenza del termine dell’art. 166; può differire l’udienza fino a 45 giorni | In avanti |
| Prima memoria integrativa | Art. 171-ter n. 1 c.p.c. | Almeno 40 giorni prima dell’udienza | A ritroso |
| Seconda memoria integrativa | Art. 171-ter n. 2 c.p.c. | Almeno 20 giorni prima dell’udienza | A ritroso |
| Terza memoria integrativa | Art. 171-ter n. 3 c.p.c. | Almeno 10 giorni prima dell’udienza | A ritroso |
Il riferimento delle tre memorie è l’udienza come risulta dal decreto dell’art. 171-bis: quella indicata in citazione se il giudice la conferma, oppure quella differita. Per questo le date delle memorie non vanno fissate in agenda il giorno in cui arriva la citazione, ma ricalcolate quando il decreto viene comunicato. Nella prima memoria si propongono le domande e le eccezioni che sono conseguenza di quelle della controparte e si precisano o modificano le proprie; nella seconda si replica e si indicano i mezzi di prova e le produzioni documentali; nella terza si replica alle eccezioni nuove e si indica la prova contraria.
08Impugnazioni: termine breve e termine lungo
Per le sentenze civili i termini sono due e corrono in parallelo. Il termine breve dell’art. 325 c.p.c. decorre dalla notifica della sentenza: 30 giorni per appello, revocazione e opposizione di terzo, 60 giorni per il ricorso per cassazione. Il termine lungo dell’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione, se la sentenza non è stata notificata: sei mesi (per i giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 era un anno). Quando la sentenza viene notificata mentre il termine lungo sta già correndo, vale quello dei due che scade per primo.
| Impugnazione | Norma | Termine | Da quando |
|---|---|---|---|
| Appello | Artt. 325 e 326 c.p.c. | 30 giorni | Dalla notifica della sentenza |
| Ricorso per cassazione | Art. 325 c.p.c. | 60 giorni | Dalla notifica della sentenza |
| Termine lungo (appello e cassazione) | Art. 327 c.p.c. | 6 mesi, più 31 giorni se attraversa agosto | Dalla pubblicazione |
| Deposito del ricorso per cassazione | Art. 369 c.p.c. | 20 giorni | Dall’ultima notifica, a pena di improcedibilità |
| Controricorso | Art. 370 c.p.c. | 40 giorni | Dalla notifica del ricorso |
| Appello nel rito del lavoro | Art. 434 c.p.c. | 30 giorni, senza sospensione feriale | Dalla notifica della sentenza |
I festivi in mezzo non allungano il termine breve. Una sentenza notificata giovedì 5 novembre 2026 ha il termine per il ricorso per cassazione che attraversa l’Immacolata, Natale, Santo Stefano e Capodanno senza fermarsi: 25 giorni a novembre, 31 a dicembre, 4 a gennaio, scadenza lunedì 4 gennaio 2027.
09L’opposizione a decreto ingiuntivo
L’opposizione a decreto ingiuntivo si propone entro 40 giorni dalla notifica del decreto (art. 641 c.p.c.). Il giudice, se ricorrono giusti motivi, può ridurre il termine fino a 10 giorni o aumentarlo fino a 60: il termine che conta è quello scritto nel decreto, quindi leggilo prima di copiare i «quaranta giorni» in agenda. Se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione il termine è di 50 giorni (riducibile fino a 20), fuori dall’Unione di 60 giorni (fra 30 e 120).
Il termine è soggetto alla sospensione feriale, salvo che la materia sia esclusa: un decreto ingiuntivo per crediti di lavoro non si ferma ad agosto. Dal lato del creditore, ricorda che il decreto va notificato entro 60 giorni dalla pronuncia se la notifica è in Italia (90 negli altri casi), altrimenti diventa inefficace (art. 644 c.p.c.).
10Tre calcoli svolti passo per passo
Primo esempio: opposizione a decreto ingiuntivo notificato prima dell’estate. Il decreto, in materia commerciale, è notificato venerdì 10 luglio 2026; il termine è quello ordinario di 40 giorni.
- 1
Escludi il giorno della notifica
Il primo giorno contato è sabato 11 luglio 2026.
- 2
Conta luglio
Dall’11 al 31 luglio sono 21 giorni. Ne restano 19.
- 3
Salta agosto
Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (L. 742/1969).
- 4
Riprendi da settembre
Dal 1° settembre, 19 giorni portano a sabato 19 settembre 2026.
- 5
Controlla l’ultimo giorno
È sabato e l’opposizione è un atto fuori udienza: proroga al primo giorno utile (art. 155 commi 4 e 5). Scadenza lunedì 21 settembre 2026.
Se lo stesso decreto riguardasse un credito di lavoro, agosto si conterebbe: 21 giorni a luglio e 19 ad agosto, scadenza mercoledì 19 agosto 2026. Un mese di differenza, per la sola materia.
Secondo esempio: la catena dell’udienza di ottobre. L’udienza di prima comparizione, confermata dal decreto dell’art. 171-bis, è fissata per lunedì 5 ottobre 2026. Tutti i termini sono a ritroso e soggetti a sospensione feriale.
| Atto | Conto all’indietro | Giorno ottenuto | Ultimo giorno utile |
|---|---|---|---|
| Comparsa di risposta (70 giorni) | 4 giorni di ottobre, 30 di settembre, agosto saltato, 31 di luglio, 5 di giugno | Venerdì 26 giugno 2026 | Venerdì 26 giugno 2026 |
| Prima memoria (40 giorni) | 4 di ottobre, 30 di settembre, agosto saltato, 6 di luglio | Domenica 26 luglio 2026 | Venerdì 24 luglio 2026 (anticipata: domenica e sabato non sono utili) |
| Seconda memoria (20 giorni) | 4 di ottobre, 16 di settembre | Martedì 15 settembre 2026 | Martedì 15 settembre 2026 |
| Terza memoria (10 giorni) | 4 di ottobre, 6 di settembre | Venerdì 25 settembre 2026 | Venerdì 25 settembre 2026 |
Terzo esempio: il termine lungo che incontra San Francesco. Una sentenza non notificata è pubblicata mercoledì 3 marzo 2027. Sei mesi secondo il calendario comune portano a venerdì 3 settembre 2027; il termine ha attraversato agosto, quindi si aggiungono 31 giorni e si arriva a lunedì 4 ottobre 2027. Dal 2026 il 4 ottobre è festa nazionale (L. 151/2025): la scadenza è prorogata a martedì 5 ottobre 2027. Fino al 2025 lo stesso calcolo avrebbe dato il 4.
11Gli errori che fanno scadere un termine
Prima di scrivere una scadenza in agenda
- Ho escluso il giorno dell’evento e, per la notifica PEC ricevuta dopo le 21, ho spostato l’evento al giorno dopo.
- Ho verificato se la materia è esclusa dalla sospensione feriale (lavoro, cautelare, sfratto, opposizioni esecutive, alimenti, cause urgenti).
- Nei termini a ritroso ho tolto agosto e, se il giorno è sabato o festivo, ho anticipato invece di prorogare.
- Ho usato l’elenco dei festivi vigente, con il 4 ottobre dal 2026 e senza il patrono della città.
- Nel penale non ho spostato al lunedì un termine che scade di sabato.
- Per il termine lungo ho aggiunto 31 giorni per ogni agosto attraversato.
- Ho letto il decreto ingiuntivo per vedere se il giudice ha ridotto o aumentato i 40 giorni.
- Per le memorie 171-ter ho usato l’udienza del decreto 171-bis, non quella della citazione se è stata differita.
- Ho fissato il promemoria qualche giorno prima: la scadenza è l’ultimo giorno utile, non il giorno in cui depositare.
Con Omega
I termini nella pratica, non su un foglio a parte
- Scadenze & termini: i termini processuali calcolati dal codice, con sospensione feriale e festivi, insieme alle scadenze dello studio.
- Agenda: udienze, appuntamenti con i clienti e scadenze nello stesso calendario, avvocato per avvocato.
- Udienze: il ruolo per giorno e per ufficio, con esiti, rinvii e sostituzioni.
- Automazioni: gli avvisi dei termini in scadenza e delle udienze partono da soli, prima dell’ultimo giorno.
- Il deposito resta tuo: lo fai con il tuo redattore e il tuo punto di accesso, il gestionale ti dice entro quando.
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Foto di copertina: RomanDeckert — CC BY-SA 4.0


