In breve
- Dal 28 febbraio 2023 l’avvocato deve notificare via PEC quando il destinatario è obbligato ad avere un domicilio digitale o lo ha eletto in INAD (art. 3-ter L. 53/1994).
- L’indirizzo del destinatario va preso da un pubblico elenco (ReGIndE, INI-PEC, INAD, Registro PP.AA., IPA) e anche la PEC da cui parti deve risultare in un pubblico elenco.
- Per te la notifica si perfeziona con la ricevuta di accettazione; per il destinatario con la ricevuta di consegna, ma alle 7 del giorno dopo se arriva fra le 21 e le 7.
La notifica in proprio via PEC esiste dal 2012, ma la riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022) l’ha trasformata da facoltà in regola: quando il destinatario ha un domicilio digitale in un pubblico elenco, l’avvocato non può scegliere l’ufficiale giudiziario o la posta per comodità. È cambiata anche la cornice: le attestazioni di conformità sono passate nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e l’art. 147 c.p.c. ha fissato per legge la regola delle 21.
Questa guida segue l’ordine in cui lavori: quando la PEC è obbligatoria, da dove prendere l’indirizzo, cosa allegare, cosa scrivere nella relata, quando la notifica si perfeziona e come se ne deposita la prova. In fondo trovi gli errori che ricorrono nelle eccezioni di nullità e una lista da spuntare prima di premere invio. Le norme sono quelle vigenti al 14 settembre 2026.
01Chi può notificare in proprio
La L. 21 gennaio 1994 n. 53 consente di notificare in proprio all’avvocato munito di procura alle liti (art. 1). Per la notifica a mezzo PEC non serve l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, che resta invece necessaria per le notifiche a mezzo posta. La notifica riguarda gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.
Quando redige la relata e attesta la conformità delle copie, l’avvocato agisce come pubblico ufficiale (art. 6 L. 53/1994). Irregolarità e abusi costituiscono grave illecito disciplinare, oltre alle conseguenze processuali: l’art. 11 prevede la nullità rilevabile d’ufficio della notifica priva dei requisiti o incerta sulla persona del destinatario o sulla data.
02Quando la PEC è obbligatoria: l’art. 3-ter
L’art. 3-ter L. 53/1994, introdotto dalla riforma Cartabia e applicabile dal 28 febbraio 2023 (il testo oggi vigente è quello aggiornato dal correttivo D.Lgs. 164/2024), impone all’avvocato di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
- è obbligato per legge ad avere un domicilio digitale iscritto nei pubblici elenchi: imprese, professionisti iscritti in albi, pubbliche amministrazioni;
- ha eletto un domicilio digitale iscritto in INAD, l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti non iscritti in albi e degli enti privati.
Se la notifica via PEC non riesce per causa imputabile al destinatario (casella piena, indirizzo non attivo), l’art. 3-ter comma 2 prevede l’inserimento dell’atto nell’area riservata del Portale dei servizi telematici collegata al codice fiscale del destinatario, con una dichiarazione sui presupposti; la notifica si perfeziona il decimo giorno successivo all’inserimento, o prima se il destinatario vi accede. Sull’effettiva operatività di questa funzione, verifica sul Portale e con il tuo Ordine prima di farci affidamento. Se invece la notifica non riesce per causa non imputabile al destinatario, si procede a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario, dichiarando la ragione (comma 3).
03Da quale elenco prendere l’indirizzo
L’art. 3-bis comma 1 L. 53/1994 richiede che la notifica sia fatta all’indirizzo PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi e dall’indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi. Quali siano gli elenchi validi lo dice l’art. 16-ter del D.L. 179/2012. Un indirizzo trovato sul sito del destinatario, sulla carta intestata o in una mail precedente non basta, anche se è una PEC funzionante.
| Elenco | Chi ci trovi | Riferimento |
|---|---|---|
| ReGIndE | Avvocati e altri soggetti abilitati al processo telematico | Registro del Ministero della giustizia, consultabile sul Portale dei servizi telematici |
| INI-PEC | Imprese e professionisti iscritti in albi | Art. 6-bis CAD |
| INAD | Persone fisiche, professionisti non iscritti in albi, enti privati che hanno eletto domicilio | Art. 6-quater CAD, gestito da AgID |
| Registro PP.AA. | Pubbliche amministrazioni, per notifiche e comunicazioni giudiziarie | Art. 16 comma 12 D.L. 179/2012, area riservata del Portale |
| IPA | Pubbliche amministrazioni non presenti nel Registro PP.AA. (indirizzo primario) | Art. 3-bis comma 1-bis L. 53/1994; art. 16-ter comma 1-ter D.L. 179/2012 |
| Registro delle imprese | Imprese | Art. 16 comma 6 D.L. 185/2008 |
Per le pubbliche amministrazioni l’ordine è preciso: prima il Registro PP.AA. del Ministero della giustizia; solo se l’amministrazione non vi compare, il domicilio digitale in IPA. Un caso a parte è quello dell’Avvocatura dello Stato: una decisione riportata da Altalex il 22 aprile 2026 ha ritenuto nulla la notifica all’Avvocatura eseguita a un indirizzo PEC non tratto dal ReGIndE. Il principio pratico è lo stesso di tutto il resto: l’indirizzo si prende dall’elenco, non dall’intestazione degli atti, e si conserva la prova di dove e quando lo si è preso.
04Cosa si allega alla PEC
- 1L’atto da notificare. Se nasce digitale, il documento informatico firmato digitalmente. Se nasce su carta, la copia informatica con attestazione di conformità (art. 3-bis comma 2 L. 53/1994 e art. 196-undecies disp. att. c.p.c.).
- 2La procura alle liti, anche su documento informatico separato allegato al messaggio (art. 18 comma 5 D.M. 44/2011).
- 3La relata di notifica, su documento informatico separato e firmato digitalmente (art. 3-bis comma 5).
- 4Gli eventuali altri allegati dell’atto, anch’essi in copia conforme se nati su carta.
L’oggetto del messaggio deve contenere la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» (art. 3-bis comma 4). È un requisito formale, ma è anche il modo in cui il destinatario distingue una notifica da una semplice comunicazione: non sostituirlo con il nome della causa, eventualmente aggiungilo.
05Cosa scrivere nella relata
La relata è un documento informatico separato, firmato digitalmente e allegato alla PEC. Non va scritta in calce all’atto dentro lo stesso PDF, come si faceva con la notifica cartacea. L’art. 3-bis comma 5 ne fissa il contenuto:
- nome, cognome e codice fiscale dell’avvocato notificante;
- nome, cognome o denominazione e codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- nome, cognome o denominazione del destinatario;
- l’indirizzo PEC a cui l’atto viene notificato;
- il pubblico elenco da cui l’indirizzo è stato estratto;
- l’attestazione di conformità delle copie, quando l’atto o gli allegati nascono su carta;
- per le notifiche in corso di causa, anche l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo (comma 6).
06Le attestazioni di conformità
Dal 2023 le regole sulle copie stanno nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il difensore può estrarre copie di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico e attestarne la conformità (art. 196-octies disp. att. c.p.c.), e attesta la conformità della copia informatica di un atto analogico che deposita (art. 196-novies). Le modalità sono nell’art. 196-undecies.
| Situazione | Dove va l’attestazione |
|---|---|
| Copia informatica destinata alla notifica | Nella relata di notifica |
| Copia informatica depositata | Nello stesso documento oppure in un documento informatico separato |
| Copia analogica (su carta) | In calce, a margine o su foglio congiunto |
L’attestazione deve individuare con precisione la copia a cui si riferisce: se alleghi un decreto ingiuntivo scansionato e la sua formula esecutiva, scrivi quali file sono attestati conformi a quali originali. Anche qui l’avvocato è pubblico ufficiale.
07Quando si perfeziona la notifica: ricevute e regola delle 21
La notifica via PEC si perfeziona in due momenti diversi (art. 3-bis comma 3 L. 53/1994). Per il notificante, quando il suo gestore genera la ricevuta di accettazione: è la data che conta per stabilire se hai rispettato il tuo termine. Per il destinatario, quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna: è la data da cui partono i suoi termini. La ricevuta di consegna da conservare è quella completa, che contiene il messaggio con tutti gli allegati (art. 18 comma 6 D.M. 44/2011), non la versione breve o sintetica.
Quanto agli orari, l’art. 147 c.p.c. stabilisce che le notifiche a mezzo PEC si possono fare senza limiti di orario. Ma se la ricevuta di consegna è generata fra le 21 e le 7 del mattino successivo, per il destinatario la notifica si perfeziona alle 7. Per il notificante, invece, vale l’ora dell’accettazione anche di notte: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, aveva già escluso che il limite delle 21 potesse andare a suo danno.
| Ricevuta di consegna generata | Perfezionamento per il destinatario | Primo giorno del suo termine |
|---|---|---|
| Lunedì 21 settembre 2026, ore 18:30 | Lunedì 21 settembre, ore 18:30 | Martedì 22 settembre |
| Lunedì 21 settembre 2026, ore 22:30 | Martedì 22 settembre, ore 7:00 | Mercoledì 23 settembre |
| Martedì 22 settembre 2026, ore 5:00 | Martedì 22 settembre, ore 7:00 | Mercoledì 23 settembre |
08Il deposito della prova di notifica
La prova della notifica è fatta dal messaggio PEC inviato con i suoi allegati, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa. Nel processo civile telematico si deposita in via telematica, con il redattore e il punto di accesso che usi per gli altri atti, conservando i file originali dei messaggi: una stampa o un’immagine della schermata della casella non sono la ricevuta.
Quando il deposito telematico non è possibile, l’art. 9 L. 53/1994 prevede che l’avvocato estragga copia su supporto analogico del messaggio, degli allegati e delle ricevute e ne attesti la conformità ai documenti informatici da cui è tratta. Tieni poi presenti i termini che partono dalla notifica: per la citazione, ad esempio, la costituzione dell’attore e l’iscrizione a ruolo vanno fatte entro 10 giorni (art. 165 c.p.c.).
- 1
Consulta l’elenco e salva la prova
Annota elenco, data e ora della consultazione e indirizzo trovato; conserva l’estratto o la schermata della ricerca.
- 2
Prepara atto, procura e relata
Atto firmato o copia attestata, procura, relata separata e firmata con elenco di estrazione e, in corso di causa, i dati del ruolo.
- 3
Invia dalla PEC iscritta negli elenchi
Oggetto: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». Un invio per destinatario.
- 4
Controlla le ricevute
Accettazione e consegna completa. Se arriva un avviso di mancata consegna, valuta subito il comma 2 o il comma 3 dell’art. 3-ter.
- 5
Calcola i termini che partono
Per te dall’accettazione, per il destinatario dalla consegna, con la regola delle 21.
- 6
Deposita la prova
Messaggio e ricevute nel fascicolo telematico, o copia analogica attestata ai sensi dell’art. 9.
09Gli errori tipici
- Indirizzo preso fuori dagli elenchi: dal sito del destinatario, da una fattura, da una PEC ricevuta in precedenza. Può funzionare tecnicamente ed essere comunque contestato.
- PA notificata all’indirizzo sbagliato: IPA usato quando l’amministrazione è presente nel Registro PP.AA., o l’Avvocatura dello Stato raggiunta a un indirizzo non tratto dal ReGIndE.
- PEC mittente non censita: la notifica parte da una casella dello studio che non risulta nei pubblici elenchi.
- Relata dentro l’atto: scritta in fondo al PDF dell’atto invece che su documento separato firmato.
- Copia scansionata senza attestazione: un atto nato su carta, o un provvedimento cartaceo, allegato senza attestarne la conformità nella relata.
- Elenco di estrazione omesso nella relata, o indicato in modo generico («da pubblici elenchi»).
- Ricevuta di consegna breve conservata al posto di quella completa.
- Termine della controparte calcolato dall’invio invece che dalla consegna, dimenticando che dopo le 21 il perfezionamento slitta alle 7.
- Mancata consegna ignorata: la notifica non andata a buon fine non si considera fatta, e il tempo per rimediare corre.
Prima di premere invio
- Ho la procura alle liti e la allego.
- Il destinatario ha un domicilio digitale: ho verificato ReGIndE, INI-PEC, INAD, Registro PP.AA. o IPA secondo il tipo di destinatario.
- Ho annotato elenco, data e ora della consultazione.
- La mia PEC risulta in ReGIndE e INI-PEC.
- L’atto è firmato digitalmente, oppure ne allego copia informatica con attestazione di conformità.
- La relata è un file separato, firmato, con tutti i dati dell’art. 3-bis comma 5 e, in corso di causa, ufficio, sezione, numero e anno di ruolo.
- L’oggetto contiene «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
- So a che ora arriverà la consegna e da quale giorno decorrono i termini del destinatario.
- Ho un promemoria per controllare le ricevute e depositare la prova.
Con Omega
La notifica dentro la pratica
- Notifiche PEC: il modulo dedicato alle notifiche in proprio, con relata, attestazione di conformità e momento del perfezionamento.
- Scadenze & termini: dalla data della notifica i termini processuali calcolati dal codice, con sospensione feriale e festivi.
- Pratiche: parti, ufficio e ruolo, udienze, termini e documenti nello stesso fascicolo.
- Agenda e Automazioni: il promemoria dei termini in scadenza arriva prima dell’ultimo giorno.
- L’invio parte dalla tua casella PEC iscritta negli elenchi e il deposito della prova dal tuo redattore: il gestionale non si sostituisce a nessuno dei due.
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Foto di copertina: Shixart1985 — CC BY 2.0


