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Omega Avvocati

Norme e obblighi

Mediazione obbligatoria: le materie, i costi e cosa succede se non ci vai

Condominio, locazione, successioni, contratti bancari e assicurativi, e dal 2023 anche franchising, subfornitura, società di persone: dove la mediazione viene prima della causa, quanto costa e cosa rischia chi non si presenta.

9 minuti di lettura Aggiornata al 19 settembre 2026

In breve

  • La mediazione obbligatoria riguarda le materie dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010: alle dodici storiche la riforma Cartabia ha aggiunto associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
  • La procedura dura al massimo sei mesi, prorogabili per accordo scritto di tre mesi alla volta; la condizione di procedibilità è soddisfatta se il primo incontro si chiude senza accordo.
  • Chi non partecipa senza giustificato motivo nelle mediazioni obbligatorie viene condannato a versare allo Stato il doppio del contributo unificato (art. 12-bis).

La **mediazione obbligatoria** è il tentativo di conciliazione davanti a un organismo iscritto al registro del Ministero della giustizia che, in alcune materie, va fatto **prima di iniziare la causa**: senza, la domanda giudiziale è improcedibile. La disciplina è quella del **D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28**, riscritta dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore per questa parte dal 30 giugno 2023) e ritoccata dal correttivo D.Lgs. 216/2024.

Questa guida riepiloga le materie, cosa escludono, quanto dura e quanto costa la procedura, cosa succede a chi non si presenta, e gli obblighi che ricadono sull’avvocato già al momento dell’incarico. Per le parti di procedura legate ai termini rimandiamo alla guida sul [calcolo dei termini processuali](/guide/come-si-calcolano-i-termini-processuali).

01Le materie della mediazione obbligatoria

GruppoMaterie (art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010)
Beni e famigliaCondominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia
Contratti di godimentoLocazione, comodato, affitto di aziende
ResponsabilitàRisarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
Contratti finanziariContratti assicurativi, bancari e finanziari
Aggiunte dalla riforma CartabiaAssociazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura

Nelle stesse materie l’assistenza dell’avvocato in mediazione è obbligatoria (art. 8). Fuori da queste materie la mediazione resta facoltativa, oppure diventa obbligatoria perché la dispone il giudice (mediazione demandata, art. 5-quater) o perché la prevede una clausola del contratto o dello statuto (art. 5-sexies).

02Quando non serve anche se la materia è quella

  • Decreto ingiuntivo: non serve per chiederlo; nell’opposizione, la mediazione va avviata solo dopo che il giudice ha deciso sulla provvisoria esecuzione, e l’onere di avviarla è a carico del creditore opposto.
  • Convalida di sfratto, fino al mutamento del rito.
  • Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.).
  • Procedimenti possessori, fino ai provvedimenti immediati.
  • Opposizioni esecutive e procedimenti in camera di consiglio.
  • Azione civile nel processo penale e azioni inibitorie a tutela dei consumatori.
  • Provvedimenti urgenti e cautelari: la mediazione non impedisce di chiederli (art. 5, comma 3).

L’improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; il giudice che la rileva fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata della mediazione.

03Durata, primo incontro e presenza delle parti

PassaggioRegolaNorma
DurataNon oltre 6 mesi dal deposito della domandaart. 6
ProrogaPer accordo scritto delle parti prima della scadenza, di volta in volta non oltre 3 mesi; nella mediazione demandata una sola proroga di 3 mesiart. 6
AgostoIl termine non è soggetto alla sospensione ferialeart. 6
Primo incontroFissato fra 20 e 40 giorni dal deposito della domandaart. 8
PresenzaLe parti partecipano personalmente; possono delegare per giustificati motivi, con delega scrittaart. 8
Condizione soddisfattaQuando il primo incontro si conclude senza accordoart. 5, c. 4
Prescrizione e decadenzaLa domanda di mediazione comunicata alle parti interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza, per una sola voltaart. 8
La durata di sei mesi viene dal correttivo D.Lgs. 216/2024 e vale anche per le mediazioni pendenti senza verbale finale al 25 gennaio 2025. Chi legge ancora «tre mesi» sta usando un testo superato.

04Quanto costa la mediazione

Le indennità degli organismi pubblici sono fissate dal DM 24 ottobre 2023 n. 150 (art. 28), in vigore dal 15 novembre 2023. Ogni parte paga le spese di avvio al deposito della domanda o all’adesione, e le spese del primo incontro. Se il primo incontro si chiude senza accordo, le parti non devono altro (art. 17 D.Lgs. 28/2010). Se si prosegue, si pagano le indennità di mediazione per scaglione di valore.

Valore della liteSpese di avvioSpese del primo incontro
fino a 1.000 €40 €60 €
da 1.000,01 a 50.000 €75 €120 €
oltre 50.000 €110 €170 €
Importi per parte previsti dall’art. 28 del DM 150/2023; si aggiungono IVA e spese vive. Le cause di valore indeterminabile seguono lo scaglione basso, medio o alto indicato dal decreto. Nelle mediazioni obbligatorie e in quelle demandate dal giudice gli importi sono ridotti di un quinto. Se si prosegue oltre il primo incontro si aggiungono le spese di mediazione dell’art. 30.
  • Patrocinio a spese dello Stato: chi ne ha i requisiti non deve nulla all’organismo nelle mediazioni obbligatorie e demandate, e l’assistenza dell’avvocato è coperta se si raggiunge l’accordo (artt. 15-bis e seguenti).
  • Credito d’imposta (art. 20): fino a 600 € per l’indennità pagata all’organismo, se si raggiunge l’accordo, e fino a 600 € per il compenso dell’avvocato nelle mediazioni obbligatorie e demandate, entro i parametri forensi. Il testo li rende utilizzabili nel limite complessivo di 600 € per procedura e di 2.400 € l’anno per le persone fisiche (24.000 € per le persone giuridiche); se la mediazione non riesce sono ridotti della metà. Se il giudizio si estingue per conciliazione, c’è un ulteriore credito fino a 518 € per il contributo unificato versato.

05Cosa succede a chi non partecipa

  • Argomenti di prova: il giudice può trarre argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo (art. 12-bis, comma 1).
  • Il doppio del contributo unificato: nelle mediazioni obbligatorie e demandate il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato a versare all’Erario una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (comma 2).
  • Una somma in più alla controparte: su richiesta, anche una somma equitativa non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione (comma 3).
  • Pubbliche amministrazioni e soggetti vigilati: il giudice trasmette gli atti alla Procura della Corte dei conti o all’autorità di vigilanza (comma 4).

In pratica: in una causa di valore fra 5.200 e 26.000 € in Tribunale, la parte che ha disertato la mediazione rischia di versare 474 € allo Stato, oltre alle spese di lite se soccombe. Mettilo nero su bianco quando il cliente ti dice che «tanto non serve andarci».

06L’informativa al cliente: scritta, firmata, allegata

All’atto del conferimento dell’incarico l’avvocato deve informare il cliente per iscritto della possibilità di avvalersi della mediazione, delle agevolazioni fiscali degli artt. 17 e 20 e dei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità. Il documento è sottoscritto dal cliente e va allegato all’atto introduttivo del giudizio. Se manca, il contratto fra avvocato e cliente è annullabile (art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010). Lo stesso obbligo informativo, con la negoziazione assistita, è richiamato dall’art. 27, comma 3, del codice deontologico.

Prima di iscrivere una causa in queste materie

  • La materia rientra nell’art. 5, comma 1, o c’è una clausola di mediazione nel contratto.
  • L’informativa scritta è firmata dal cliente ed è pronta da allegare alla citazione.
  • La domanda di mediazione è depositata presso un organismo del luogo del giudice competente.
  • Il cliente sa che deve partecipare di persona, o ha firmato una delega sostanziale per giustificati motivi.
  • Il verbale del primo incontro (o quello finale) è nel fascicolo, con la data.
  • Il preventivo comprende spese di avvio, primo incontro e il possibile seguito.

Con Omega

La mediazione dentro l’incarico

  • Incarichi & informative prepara l’informativa su mediazione e negoziazione assistita con i dati del cliente, da far firmare e conservare con la lettera d’incarico.
  • In Scadenze & termini segni il deposito della domanda, il primo incontro e la scadenza dei sei mesi, con gli avvisi delle Automazioni.
  • Preventivi & parcelle calcola anche la tabella della mediazione e negoziazione dei parametri forensi.
  • Atti & modelli tiene nel fascicolo il verbale del primo incontro da produrre in causa.

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Foto di copertina: Paolobon140CC BY-SA 4.0

Dubbi

Domande frequenti

In quali materie la mediazione è obbligatoria?
Condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e dal 30 giugno 2023 associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Quanto dura la mediazione?
Al massimo sei mesi dal deposito della domanda, prorogabili prima della scadenza con accordo scritto delle parti, di tre mesi alla volta. Il termine non si sospende ad agosto. Nella mediazione demandata dal giudice la proroga è una sola.
Quanto costa se il primo incontro va male?
Solo le spese di avvio e quelle del primo incontro: per parte, 40 e 60 € fino a 1.000 € di valore, 75 e 120 € fino a 50.000 €, 110 e 170 € oltre (art. 28 DM 150/2023, ridotti di un quinto nelle mediazioni obbligatorie e demandate). Se il primo incontro si chiude senza accordo non si paga altro.
Per il decreto ingiuntivo serve la mediazione?
Per chiederlo no. Se il debitore fa opposizione in una materia soggetta a mediazione, la procedura va avviata dopo che il giudice ha deciso sulla provvisoria esecuzione, e l’onere è del creditore opposto.
Cosa succede se non informo il cliente della mediazione?
Il contratto con il cliente è annullabile (art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010) e la mancata informativa rileva anche sul piano deontologico. L’informativa va data per iscritto, firmata dal cliente e allegata all’atto introduttivo.

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