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Omega Avvocati

Norme e obblighi

Privacy nello studio legale: GDPR, dati giudiziari, registro e controparte

Lo studio tratta dati sanitari, giudiziari e di persone che non ha mai incontrato. Il GDPR lo consente per difendere un diritto, ma chiede un registro, contratti con i fornitori e cautele che il Garante ha già sanzionato quando mancavano.

9 minuti di lettura Aggiornata al 19 settembre 2026

In breve

  • Lo studio può trattare anche dati sanitari e giudiziari del cliente e della controparte quando serve ad accertare, esercitare o difendere un diritto in giudizio (art. 9, par. 2, lett. f, GDPR; art. 2-octies Codice privacy).
  • Il registro dei trattamenti serve quasi sempre: il Garante indica espressamente gli avvocati fra i professionisti obbligati, perché trattano dati giudiziari e sanitari. Il DPO, invece, per l’avvocato singolo di norma no.
  • Alla controparte non si deve l’informativa quando i dati sono coperti dal segreto professionale (art. 14, par. 5, lett. d, GDPR), ma i canali di notifica vanno scelti con attenzione: il Garante ha sanzionato notifiche alla PEC aziendale della controparte.

La **privacy nello studio legale** ha una particolarità che nessun altro professionista ha in questa misura: lo studio tratta dati personali di persone che non sono sue clienti e che non hanno interesse a collaborare, come la controparte e i testimoni, e li tratta spesso nelle categorie più delicate, salute e procedimenti penali. Il **GDPR** lo consente, ma con regole precise, a cui si aggiungono il **Codice privacy** (D.Lgs. 196/2003) e le **Regole deontologiche** del Garante per le investigazioni difensive e la difesa in giudizio (provv. n. 512 del 19 dicembre 2018).

Questa guida riepiloga cosa serve a uno studio, anche piccolo: basi giuridiche, informative, registro, fornitori, violazioni dei dati, e i casi in cui il Garante è intervenuto su avvocati. Quanto a lungo conservare il fascicolo e come si tutela il segreto professionale è nella guida sulla [conservazione del fascicolo](/guide/conservazione-fascicolo-avvocato-segreto-professionale).

01Su quale base lo studio tratta i dati

DatiBase giuridicaNorma
Dati comuni del clienteEsecuzione del contratto d’opera e obblighi di legge (fiscali, antiriciclaggio)art. 6, par. 1, lett. b e c, GDPR
Dati comuni della controparte e dei terziLegittimo interesse alla difesa del clienteart. 6, par. 1, lett. f, GDPR
Salute, orientamento, opinioni e altre categorie particolariNecessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziariaart. 9, par. 2, lett. f, GDPR
Condanne penali e reatiAutorizzazione di legge per la difesa di un dirittoart. 10 GDPR; art. 2-octies, c. 3, lett. e, Codice privacy
Le basi per i dati comuni sono quelle indicate dalla prassi; per le categorie particolari e i dati giudiziari la base è scritta nella norma. Non serve il consenso della controparte.

La stessa finalità di difesa limita i diritti dell’interessato: la cancellazione non spetta quando i dati servono per un diritto in giudizio (art. 17, par. 3, lett. e, GDPR), e l’art. 2-undecies del Codice privacy esclude l’esercizio dei diritti degli artt. 15-22 quando ne deriverebbe un pregiudizio effettivo e concreto alle investigazioni difensive o alla difesa. La limitazione si comunica con una risposta motivata, salvo che anche questa pregiudichi la difesa.

02Informativa al cliente, e alla controparte no

  • Al cliente: l’informativa dell’art. 13 GDPR, al conferimento dell’incarico. Le Regole deontologiche del Garante (art. 3) consentono un’informativa unica, anche affissa nello studio o pubblicata sul sito, con formule sintetiche e colloquiali. Conviene comunque farla firmare con la lettera di incarico.
  • Alla controparte e ai terzi: l’informativa dell’art. 14 non è dovuta quando i dati devono restare riservati per un obbligo di segreto professionale (par. 5, lett. d) o quando darla pregiudicherebbe le finalità del trattamento (lett. b).
  • Intelligenza artificiale: se nello studio si usano sistemi di IA, dal 10 ottobre 2025 c’è un’informativa in più, prevista dalla L. 132/2025: la trovi nella guida dedicata all’informativa sull’IA.

03Registro dei trattamenti e DPO

Il registro dei trattamenti (art. 30 GDPR) non è obbligatorio per chi ha meno di 250 dipendenti, ma l’esenzione cade se il trattamento non è occasionale o riguarda dati sanitari o giudiziari. Per questo le FAQ del Garante indicano espressamente fra gli obbligati i liberi professionisti con almeno un dipendente o che trattano dati sanitari o relativi a condanne e reati, come gli avvocati. Uno studio legale, anche individuale, in pratica deve tenerlo.

  • Cosa contiene: finalità (difesa, consulenza, adempimenti fiscali e antiriciclaggio, amministrazione), categorie di interessati e di dati, destinatari (uffici giudiziari, consulenti, domiciliatari, fornitori), tempi di conservazione, misure di sicurezza.
  • Il DPO (responsabile della protezione dei dati) è obbligatorio solo per trattamenti su larga scala di dati particolari o giudiziari (art. 37). Il considerando 91 del GDPR dice che il trattamento dei dati dei clienti da parte di un singolo avvocato non è su larga scala: di norma non serve. Uno studio grande o specializzato (per esempio in responsabilità medica, con migliaia di cartelle cliniche) deve valutarlo.

04Collaboratori e fornitori: chi deve firmare cosa

ChiRuoloCosa serve
Collaboratori, praticanti, segreteriaPersone autorizzateIstruzioni scritte e impegno alla riservatezza (art. 2 Regole deontologiche; art. 2-quaterdecies Codice privacy)
Codifensori, associatiContitolari o titolari autonomiChiarire per iscritto chi fa cosa
Gestionale e archivio in cloud, posta, PEC, firma elettronicaResponsabili del trattamentoContratto con i contenuti dell’art. 28, par. 3, GDPR
Commercialista, consulente del lavoroResponsabili, per i dati che ricevono dallo studioContratto ex art. 28
Consulenti tecnici di parte, investigatoriDi regola titolari autonomi per la loro attivitàIncarico scritto con le regole di riservatezza

05Violazione dei dati: le 72 ore

Una PEC mandata al destinatario sbagliato, un portatile rubato, una casella violata: sono violazioni di dati personali. Il titolare le notifica al Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile un rischio per le persone (art. 33 GDPR); se il rischio è elevato, avvisa anche gli interessati (art. 34). Ogni violazione, anche non notificata, va annotata in un registro interno.

  • Le sanzioni: fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato per le violazioni degli obblighi del titolare (art. 83, par. 4); fino a 20 milioni o al 4% per i principi e i diritti (par. 5).
  • Nelle ispezioni del Garante presso uno studio legale può assistere il presidente del Consiglio dell’ordine (art. 159, comma 3, Codice privacy).

06I casi in cui il Garante è intervenuto sugli avvocati

ProvvedimentoFattoEsito
16 novembre 2023 (doc. web 9973749)Atti di una causa di divorzio notificati alla PEC aziendale della controparte, letta da un socio e dai dipendentiSanzione di 500 €: violati minimizzazione e base giuridica
26 febbraio 2026, n. 118 (doc. web 10237805)Atti notificati nel 2020 alla PEC professionale della controparte, nonostante le diffide a usare l’indirizzo di residenzaAmmonimento: all’epoca la notifica a quella PEC non era obbligatoria

La lezione non è «non notificare via PEC»: dal 2023 la notifica al domicilio digitale è la regola (lo spiega la guida sulle notifiche in proprio via PEC). È scegliere l’indirizzo giusto dal registro giusto, e chiedersi chi leggerà quella casella. Per le persone fisiche, una PEC aziendale condivisa è quasi sempre l’indirizzo sbagliato.

La privacy dello studio, in una pagina

  • Informativa al cliente firmata con l’incarico, e pubblicata sul sito.
  • Registro dei trattamenti aggiornato, con i tempi di conservazione.
  • Istruzioni scritte a collaboratori, praticanti e segreteria.
  • Contratti ex art. 28 con i fornitori di cloud, posta, gestionale e firma.
  • Procedura per le violazioni dei dati e registro interno.
  • Password, cifratura dei portatili e accessi personali, non condivisi.
  • Criteri per scegliere l’indirizzo di notifica della controparte.
  • Regole per la distruzione dei fascicoli e dei dispositivi dismessi.

Con Omega

La privacy come parte del lavoro, non come fascicolo a parte

  • Incarichi & informative prepara l’informativa privacy e quella sull’IA con i dati dello studio, e le conserva firmate con la pratica.
  • Ogni persona dello studio entra con il proprio accesso e vede solo le aree per cui ha il permesso.
  • Il Cloud tiene i file privati finché non li condividi con un collega.
  • Adempimenti ha una categoria per la privacy: revisione del registro, contratti con i fornitori, formazione del personale, con la loro scadenza.

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Foto di copertina: EstormizCC0 1.0

Dubbi

Domande frequenti

Serve il consenso della controparte per trattarne i dati?
No. Lo studio tratta i dati della controparte per difendere un diritto del cliente: per i dati comuni la base è il legittimo interesse, per quelli sanitari e giudiziari la necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in giudizio (art. 9, par. 2, lett. f, GDPR; art. 2-octies Codice privacy).
L’avvocato che lavora da solo deve tenere il registro dei trattamenti?
Quasi sempre sì. L’esenzione per chi ha meno di 250 dipendenti non vale per chi tratta dati sanitari o giudiziari in modo non occasionale, e le FAQ del Garante citano espressamente gli avvocati fra i professionisti obbligati.
Lo studio legale deve nominare un DPO?
Di norma no. Il considerando 91 del GDPR esclude che il trattamento dei dati dei clienti da parte di un singolo avvocato sia su larga scala. Uno studio grande, o che tratta masse di dati sanitari, deve valutare caso per caso.
Devo dare l’informativa privacy alla controparte?
No, quando i dati sono coperti dal segreto professionale o quando l’informativa pregiudicherebbe la difesa (art. 14, par. 5, lett. b e d, GDPR). Resta dovuta al cliente.
Cosa faccio se mando una PEC con dati del cliente al destinatario sbagliato?
È una violazione dei dati personali. Chiedi al destinatario di cancellarla, valuta il rischio per le persone coinvolte e, se non è improbabile, notificala al Garante entro 72 ore. In ogni caso annotala nel registro interno delle violazioni.

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