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Norme e obblighi

Contributo unificato 2026: importi, riduzioni, appello e Cassazione

Sette scaglioni, una metà per i procedimenti speciali, una volta e mezza in appello, il doppio in Cassazione: il contributo unificato si calcola con poche regole, da applicare nell’ordine giusto.

10 minuti di lettura Aggiornata al 19 settembre 2026

In breve

  • Gli importi del contributo unificato 2026 sono gli stessi del 2025: da 43 € fino a 1.100 € di valore a 1.686 € oltre 520.000 €, 518 € per le cause di valore indeterminabile.
  • Si paga la metà per decreto ingiuntivo, opposizione, cautelari, sfratti e cause di lavoro; una volta e mezza in appello; il doppio in Cassazione, più 200 €.
  • Dal 2025 una causa civile non si iscrive a ruolo senza almeno 43 € versati (art. 14, comma 3.1, DPR 115/2002), e la Corte costituzionale con la sentenza n. 137/2026 ha lasciato in piedi la regola.

Il **contributo unificato** è la tassa che si paga per iscrivere a ruolo una causa, ed è regolato dagli artt. 9-14 del **DPR 30 maggio 2002 n. 115**, il Testo unico sulle spese di giustizia. Gli importi del 2026 sono quelli in vigore dal 2025: la legge di bilancio 2025 ha toccato le regole di pagamento e la cittadinanza, non la tabella degli scaglioni, e al 19 settembre 2026 il testo vigente su Normattiva non riporta aumenti successivi.

Questa guida riporta la tabella completa, le riduzioni e gli aumenti con l’ordine in cui si applicano, i casi del lavoro, della famiglia, dell’esecuzione, del TAR e del tributario, e gli errori che fanno pagare di più. Per un importo preciso c’è il [calcolatore del contributo unificato](/calcolo-contributo-unificato), gratuito, che mostra passo per passo le regole applicate.

01La tabella del contributo unificato 2026

Valore della causaContributoArt. 13, comma 1
fino a 1.100 €43 €lett. a
da 1.100,01 a 5.200 €98 €lett. b
da 5.200,01 a 26.000 €237 €lett. c
da 26.000,01 a 52.000 €518 €lett. d
da 52.000,01 a 260.000 €759 €lett. e
da 260.000,01 a 520.000 €1.214 €lett. f
oltre 520.000 €1.686 €lett. g
valore indeterminabile518 €lett. d
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace237 €lett. c
volontaria giurisdizione e procedimenti camerali98 €lett. b
Importi del processo civile in primo grado, uguali per Tribunale e giudice di pace. A questi si aggiunge, di regola, l’anticipazione forfettaria di 27 € (art. 30).

Il valore si dichiara nelle conclusioni dell’atto introduttivo, senza contare gli interessi (art. 14, comma 2). Se la dichiarazione manca, la causa si presume dell’ultimo scaglione e si pagano 1.686 € (art. 13, comma 6). Chi modifica la domanda, propone una riconvenzionale o chiama un terzo con una domanda di valore maggiore deve integrare il versamento (art. 14, comma 3).

02Riduzioni e aumenti, nell’ordine in cui si applicano

  1. 1

    Importo di base

    Lo scaglione per valore, oppure l’importo fisso del procedimento (esecuzioni, famiglia, TAR).

  2. 2

    Metà per i procedimenti speciali

    Decreto ingiuntivo, opposizione a decreto ingiuntivo, convalida di sfratto, cautelari (compreso l’art. 700 c.p.c.), possessori e cause di lavoro (art. 13, comma 3).

  3. 3

    Doppio per le sezioni impresa

    Le cause di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa pagano il doppio (comma 1-ter).

  4. 4

    Una volta e mezza in appello, doppio in Cassazione

    Sul risultato dei passi precedenti (comma 1-bis). In Cassazione si aggiunge un importo pari all’imposta fissa di registro, 200 € (comma 2-bis).

  5. 5

    Metà in più senza PEC o codice fiscale

    Se l’atto non indica l’indirizzo PEC del difensore o il codice fiscale della parte (comma 3-bis).

Esempio: credito di 18.000 €CalcoloContributo
Ricorso per decreto ingiuntivo237 × ½118,50 €
Opposizione a quel decreto237 × ½118,50 €
Causa ordinaria in Tribunale237237,00 €
Appello237 × 1,5355,50 €
Ricorso per cassazione237 × 2 + 200674,00 €
Appello respinto integralmente355,50 + 355,50 (comma 1-quater)711,00 €
Più l’anticipazione forfettaria di 27 € dove è dovuta.

03Famiglia, lavoro, esecuzioni: i casi con un importo fisso

ProcedimentoContributoNorma
Separazione o divorzio su domanda congiunta43 €art. 13, c. 1, lett. a
Separazione, divorzio e responsabilità genitoriale contenziosi98 €art. 13, c. 1, lett. b
Assegni di mantenimento della prole, interdizione, amministrazione di sostegnoesentiart. 10
Previdenza e assistenza obbligatorie43 €, solo sopra la soglia di redditoart. 9, c. 1-bis
Lavoro e pubblico impiegometà dello scaglione, solo sopra la soglia di redditoart. 9, c. 1-bis; art. 13, c. 3
Espropriazione immobiliare278 €art. 13, c. 2
Altre esecuzioni (mobiliare, presso terzi, consegna e rilascio)139 €art. 13, c. 2
Esecuzione mobiliare fino a 2.500 €43 €art. 13, c. 2
Opposizione agli atti esecutivi168 €art. 13, c. 2
Ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.)43 €, senza anticipazione forfettariaart. 13, c. 1-quinquies
Accertamento della cittadinanza italiana600 € per ciascun ricorrenteart. 13, c. 1-sexies

La soglia del lavoro e della previdenza. Le parti con un reddito imponibile IRPEF non superiore al triplo del limite per il patrocinio a spese dello Stato sono esenti. Con il limite di 13.659,64 € fissato dal DM 22 aprile 2025, la soglia è 40.978,92 €. Sopra, il lavoratore paga metà dello scaglione, e 43 € in previdenza. Nelle cause di lavoro non è dovuta l’anticipazione forfettaria.

Lo sfratto. Nella convalida per morosità il valore è quello dei canoni non pagati alla data della notifica; nella finita locazione è il canone di un anno. In entrambi i casi il contributo è poi ridotto alla metà.

04TAR, Consiglio di Stato e giudice tributario

Ricorso amministrativoContributo
Accesso agli atti, silenzio, cittadinanza e soggiorno, ottemperanza300 €
Pubblico impiego325 €
Rito abbreviato (artt. 119 ss. c.p.a.)1.800 €
Appalti fino a 200.000 €2.000 €
Appalti da 200.000 € a 1.000.000 €4.000 €
Appalti oltre 1.000.000 €6.000 €
Tutti gli altri ricorsi e il ricorso straordinario650 €
Art. 13, comma 6-bis. In appello al Consiglio di Stato gli importi aumentano della metà; anche qui si aumenta della metà senza PEC o codice fiscale (comma 6-bis.1).
Lite tributaria (valore per atto impugnato)Contributo
fino a 2.582,28 €30 €
da 2.582,29 a 5.000 €60 €
da 5.000,01 a 25.000 € e valore indeterminabile120 €
da 25.000,01 a 75.000 €250 €
da 75.000,01 a 200.000 €500 €
oltre 200.000 €1.500 €
Art. 13, comma 6-quater. Il valore è il tributo al netto di interessi e sanzioni, oppure la somma delle sanzioni se si impugnano solo quelle.

05Come si paga, e la regola dei 43 € minimi

  • Solo con pagoPA davanti al giudice ordinario, dal 1° gennaio 2023 (art. 192 DPR 115/2002): un pagamento fatto in altro modo non libera dall’obbligo. Nel deposito telematico la ricevuta telematica va nella busta insieme all’atto.
  • Il minimo per iscrivere: dal 1° gennaio 2025 nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato almeno l’importo della lettera a), cioè 43 €, o il minor contributo dovuto per legge, salvi i casi di esenzione (art. 14, comma 3.1, introdotto dalla L. 207/2024). Il Ministero, con circolare del 24 marzo 2025, ha indicato che in caso di omesso versamento la cancelleria rifiuta l’iscrizione.
  • La Corte costituzionale (sent. n. 137/2026, depositata il 21 luglio 2026) ha dichiarato non fondate le questioni sulla preclusione, rivolgendo un monito al legislatore sul fatto che a decidere sia il cancelliere e non il giudice. La regola resta in vigore.
  • Versamento insufficiente: sopra i 43 € la causa si iscrive; la differenza viene poi richiesta dall’ufficio, con gli interessi e la sanzione dell’art. 16 DPR 115/2002.
  • Anticipazione forfettaria di 27 € (art. 30): la paga la parte che per prima si costituisce o deposita il ricorso; non è dovuta nelle cause di lavoro e previdenza e nella ricerca telematica dei beni.

06Gli errori che fanno pagare di più

Prima di iscrivere a ruolo

  • Il valore è dichiarato nelle conclusioni, senza interessi: altrimenti si pagano 1.686 €.
  • L’atto indica la PEC del difensore e il codice fiscale della parte: altrimenti metà in più.
  • Per decreto ingiuntivo, opposizione, sfratto e cautelari hai applicato la metà.
  • In lavoro e previdenza hai verificato il reddito della parte rispetto alla soglia di 40.978,92 €.
  • In appello e in Cassazione hai previsto, nel preventivo al cliente, il possibile raddoppio.
  • Hai pagato con pagoPA e la ricevuta è nella busta del deposito.

Con Omega

Il contributo unificato dal calcolo al preventivo

  • Nei Calcolatori il contributo unificato si calcola per procedimento e grado, con i passaggi e le norme applicate, insieme a termini, interessi e parametri forensi.
  • Preventivi & parcelle usa lo stesso calcolo: il contributo che il cliente legge nel preventivo è quello che poi paghi.
  • Spese tiene le anticipazioni per pratica, e Fatture & incassi le porta in fattura come spese esenti, senza IVA, Cassa e ritenuta.
  • Il [calcolatore del contributo unificato](/calcolo-contributo-unificato) del sito è gratuito.

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Foto di copertina: Tournasol7CC BY-SA 4.0

Dubbi

Domande frequenti

Quanto costa il contributo unificato per un decreto ingiuntivo?
La metà dello scaglione di valore del credito: 49 € fino a 5.200 €, 118,50 € fino a 26.000 €, 259 € fino a 52.000 €, 379,50 € fino a 260.000 €. A questi si aggiunge l’anticipazione forfettaria di 27 €.
Il contributo unificato è aumentato nel 2026?
No. Al 19 settembre 2026 gli importi dell’art. 13 DPR 115/2002 sono quelli in vigore dal 2025; la legge di bilancio 2025 ha introdotto la regola dei 43 € minimi per l’iscrizione e il contributo per le cause di cittadinanza, senza cambiare gli scaglioni.
Quanto si paga per una separazione consensuale?
Per la separazione o il divorzio su domanda congiunta 43 €; per i procedimenti contenziosi di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale 98 €. I procedimenti sugli assegni di mantenimento dei figli sono esenti.
Cosa succede se non dichiaro il valore della causa?
La causa si presume di valore superiore a 520.000 € e il contributo è quello dell’ultimo scaglione, 1.686 € (art. 13, comma 6, DPR 115/2002). Per le liti tributarie si presume l’ultima fascia, 1.500 €.
Chi paga il raddoppio del contributo unificato?
La parte che ha proposto l’impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. È un importo ulteriore pari al contributo dovuto per quell’impugnazione, che il giudice si limita ad attestare.

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