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Norme e obblighi

Polizza RC professionale dell’avvocato: massimali minimi, clausole obbligatorie e infortuni

Da 350.000 € per chi lavora da solo e fattura poco a 5 milioni per gli studi grandi: i massimali minimi, le quattro clausole che una polizza deve avere e i controlli da fare prima del rinnovo.

7 minuti di lettura Aggiornata al 19 settembre 2026

In breve

  • L’avvocato deve avere una polizza di responsabilità civile professionale con i massimali minimi del DM Giustizia 22 settembre 2016: da 350.000 € per sinistro per chi lavora da solo e fattura fino a 30.000 €.
  • La polizza deve avere retroattività illimitata, ultrattività di almeno dieci anni per chi cessa l’attività e franchigie non opponibili al danneggiato.
  • Gli estremi della polizza vanno comunicati al cliente e al Consiglio dell’ordine; la polizza infortuni è obbligatoria per collaboratori, dipendenti e praticanti, non per l’avvocato stesso.

La **polizza RC professionale dell’avvocato** è obbligatoria dall’art. 12 della L. 247/2012: avvocati, associazioni e società fra professionisti devono assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti dai clienti. Le condizioni essenziali e i massimali minimi li fissa il **DM Giustizia 22 settembre 2016** (GU n. 238 dell’11 ottobre 2016), operativo dall’autunno 2017.

Il decreto andrebbe aggiornato ogni cinque anni, ma al 19 settembre 2026 non risulta un decreto che lo sostituisca: i massimali sono ancora quelli del 2016. La L. 137/2026, che delega il Governo a riformare l’ordinamento forense, conferma l’obbligo e l’aggiornamento periodico; fino ai decreti attuativi, valgono le regole descritte qui.

01I massimali minimi per fatturato

CategoriaChiPer sinistroPer anno
AAvvocato singolo, fatturato dell’ultimo esercizio fino a 30.000 €350.000 €
BAvvocato singolo, fatturato da 30.000 a 70.000 €500.000 €
CAvvocato singolo, fatturato oltre 70.000 €1.000.000 €
DStudio associato o società fino a 10 professionisti, fatturato fino a 500.000 €1.000.000 €2.000.000 €
EStudio associato o società fino a 10 professionisti, fatturato oltre 500.000 €2.000.000 €4.000.000 €
FStudio associato o società con più di 10 professionisti5.000.000 €10.000.000 €
DM Giustizia 22 settembre 2016, art. 3. I massimali si intendono al netto delle spese di difesa.

Sono minimi, non consigli. Un avvocato che segue cause di valore alto, o che custodisce somme dei clienti, valuta un massimale più alto in base al rischio reale: un errore su un’impugnazione da mezzo milione non si ferma alla categoria A perché il fatturato è basso.

02Le clausole che la polizza deve avere

  • Cosa copre (art. 1): ogni danno, anche per colpa grave, al cliente e ai terzi; gli atti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti; la custodia di documenti e somme; l’intero importo quando la responsabilità è solidale. Collaboratori e familiari non sono terzi.
  • Retroattività illimitata (art. 2): la polizza copre anche i fatti commessi prima della sua stipula, se la richiesta di risarcimento arriva durante il contratto.
  • Ultrattività decennale (art. 2): per chi cessa l’attività mentre la polizza è in vigore, la copertura vale per le richieste presentate nei dieci anni successivi, anche per gli eredi.
  • Nessun recesso dopo un sinistro (art. 2): l’assicuratore non può recedere perché è arrivata o è stata pagata una denuncia.
  • Franchigie e scoperti non opponibili al terzo (art. 3): l’assicuratore risarcisce per intero il danneggiato e poi si rivale sull’avvocato per la franchigia.

03La polizza infortuni: per chi è obbligatoria

L’art. 12, comma 2, L. 247/2012 impone una polizza contro gli infortuni per i collaboratori, i dipendenti e i praticanti dello studio che non sono già coperti dall’INAIL. Dal 2017 (D.L. 148/2017) l’obbligo non riguarda più l’avvocato per sé stesso, anche se il DM del 2016 li nomina ancora: prevale la legge.

GaranziaSomma minima
Morte100.000 €
Invalidità permanente100.000 €
Diaria per inabilità temporanea50 € al giorno
DM 22 settembre 2016, art. 4. La copertura comprende gli spostamenti per ragioni di lavoro.

04Cosa comunicare, a chi, e cosa rischi se manca

  • Al cliente: gli estremi della polizza (compagnia, numero, massimale), al conferimento dell’incarico. Lo chiedono l’art. 12, comma 1, L. 247/2012 e l’art. 27, comma 5, del codice deontologico. Il posto naturale è la lettera di incarico.
  • Al Consiglio dell’ordine: gli estremi della polizza e ogni variazione (art. 12, comma 3). Gli Ordini li rendono consultabili dai terzi.
  • Se manca la polizza o non la comunichi: è un illecito disciplinare (art. 12, comma 4).

Il praticante abilitato. Secondo un parere del CNF del 2018, riportato dalle riviste professionali, il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo non è obbligato ad avere una propria polizza, anche se è raccomandabile; i suoi atti sono comunque coperti dalla polizza del dominus. La pratica forense e il patrocinio sostitutivo sono spiegati nella guida sulla pratica forense.

Prima del rinnovo

  • Il fatturato dell’ultimo esercizio è ancora nella categoria del massimale.
  • Il massimale è adeguato al valore delle cause che segui, non solo al minimo.
  • La polizza prevede retroattività illimitata e ultrattività decennale.
  • Franchigie e scoperti non sono opponibili al terzo.
  • È coperta la custodia di somme e documenti dei clienti.
  • La polizza infortuni copre collaboratori e praticanti non INAIL.
  • Hai comunicato gli estremi aggiornati all’Ordine.
  • Il modello della lettera d’incarico riporta i nuovi estremi.

Con Omega

La polizza, dove serve

  • Nella scheda di ogni avvocato registri compagnia, numero, massimale e scadenza della polizza RC: la lettera d’incarico li legge da lì.
  • Adempimenti confronta il massimale con la categoria minima del DM e tiene le coperture dello studio (polizza collettiva, infortuni) con la loro scadenza.
  • Il rinnovo della polizza e la comunicazione all’Ordine sono scadenze di serie, con il promemoria delle Automazioni.

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Foto di copertina: BlogtrepreneurCC BY 2.0

Dubbi

Domande frequenti

Qual è il massimale minimo della polizza RC dell’avvocato?
Per l’avvocato che lavora da solo dipende dal fatturato dell’ultimo esercizio: 350.000 € fino a 30.000 €, 500.000 € fino a 70.000 €, 1.000.000 € oltre. Per gli studi associati e le società si va da 1 a 5 milioni per sinistro (DM 22 settembre 2016, art. 3).
La polizza infortuni è obbligatoria per l’avvocato?
Non per l’avvocato stesso, dal D.L. 148/2017. È obbligatoria per collaboratori, dipendenti e praticanti non coperti dall’INAIL, con somme minime di 100.000 € per morte e invalidità permanente e 50 € al giorno di diaria.
Il praticante avvocato deve avere la polizza?
Secondo il parere del CNF del 2018 riportato dalle riviste di settore, il praticante abilitato non è obbligato, anche se è consigliabile. I suoi atti rientrano nella copertura della polizza dell’avvocato presso cui svolge la pratica, che deve coprire anche i fatti dei praticanti.
Cosa succede se l’avvocato non comunica la polizza al cliente?
Commette un illecito disciplinare: l’art. 12 L. 247/2012 obbliga a rendere noti al cliente gli estremi della polizza, e l’art. 27 del codice deontologico ripete l’obbligo fra le informazioni da dare al conferimento dell’incarico.
Cosa vuol dire ultrattività decennale?
Che se smetti di esercitare mentre la polizza è in vigore, restano coperte le richieste di risarcimento presentate nei dieci anni successivi per fatti commessi durante l’attività, anche nei confronti degli eredi.

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