In breve
- L’avvocato deve avere una polizza di responsabilità civile professionale con i massimali minimi del DM Giustizia 22 settembre 2016: da 350.000 € per sinistro per chi lavora da solo e fattura fino a 30.000 €.
- La polizza deve avere retroattività illimitata, ultrattività di almeno dieci anni per chi cessa l’attività e franchigie non opponibili al danneggiato.
- Gli estremi della polizza vanno comunicati al cliente e al Consiglio dell’ordine; la polizza infortuni è obbligatoria per collaboratori, dipendenti e praticanti, non per l’avvocato stesso.
La **polizza RC professionale dell’avvocato** è obbligatoria dall’art. 12 della L. 247/2012: avvocati, associazioni e società fra professionisti devono assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti dai clienti. Le condizioni essenziali e i massimali minimi li fissa il **DM Giustizia 22 settembre 2016** (GU n. 238 dell’11 ottobre 2016), operativo dall’autunno 2017.
Il decreto andrebbe aggiornato ogni cinque anni, ma al 19 settembre 2026 non risulta un decreto che lo sostituisca: i massimali sono ancora quelli del 2016. La L. 137/2026, che delega il Governo a riformare l’ordinamento forense, conferma l’obbligo e l’aggiornamento periodico; fino ai decreti attuativi, valgono le regole descritte qui.
01I massimali minimi per fatturato
| Categoria | Chi | Per sinistro | Per anno |
|---|---|---|---|
| A | Avvocato singolo, fatturato dell’ultimo esercizio fino a 30.000 € | 350.000 € | — |
| B | Avvocato singolo, fatturato da 30.000 a 70.000 € | 500.000 € | — |
| C | Avvocato singolo, fatturato oltre 70.000 € | 1.000.000 € | — |
| D | Studio associato o società fino a 10 professionisti, fatturato fino a 500.000 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € |
| E | Studio associato o società fino a 10 professionisti, fatturato oltre 500.000 € | 2.000.000 € | 4.000.000 € |
| F | Studio associato o società con più di 10 professionisti | 5.000.000 € | 10.000.000 € |
Sono minimi, non consigli. Un avvocato che segue cause di valore alto, o che custodisce somme dei clienti, valuta un massimale più alto in base al rischio reale: un errore su un’impugnazione da mezzo milione non si ferma alla categoria A perché il fatturato è basso.
02Le clausole che la polizza deve avere
- Cosa copre (art. 1): ogni danno, anche per colpa grave, al cliente e ai terzi; gli atti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti; la custodia di documenti e somme; l’intero importo quando la responsabilità è solidale. Collaboratori e familiari non sono terzi.
- Retroattività illimitata (art. 2): la polizza copre anche i fatti commessi prima della sua stipula, se la richiesta di risarcimento arriva durante il contratto.
- Ultrattività decennale (art. 2): per chi cessa l’attività mentre la polizza è in vigore, la copertura vale per le richieste presentate nei dieci anni successivi, anche per gli eredi.
- Nessun recesso dopo un sinistro (art. 2): l’assicuratore non può recedere perché è arrivata o è stata pagata una denuncia.
- Franchigie e scoperti non opponibili al terzo (art. 3): l’assicuratore risarcisce per intero il danneggiato e poi si rivale sull’avvocato per la franchigia.
03La polizza infortuni: per chi è obbligatoria
L’art. 12, comma 2, L. 247/2012 impone una polizza contro gli infortuni per i collaboratori, i dipendenti e i praticanti dello studio che non sono già coperti dall’INAIL. Dal 2017 (D.L. 148/2017) l’obbligo non riguarda più l’avvocato per sé stesso, anche se il DM del 2016 li nomina ancora: prevale la legge.
| Garanzia | Somma minima |
|---|---|
| Morte | 100.000 € |
| Invalidità permanente | 100.000 € |
| Diaria per inabilità temporanea | 50 € al giorno |
04Cosa comunicare, a chi, e cosa rischi se manca
- Al cliente: gli estremi della polizza (compagnia, numero, massimale), al conferimento dell’incarico. Lo chiedono l’art. 12, comma 1, L. 247/2012 e l’art. 27, comma 5, del codice deontologico. Il posto naturale è la lettera di incarico.
- Al Consiglio dell’ordine: gli estremi della polizza e ogni variazione (art. 12, comma 3). Gli Ordini li rendono consultabili dai terzi.
- Se manca la polizza o non la comunichi: è un illecito disciplinare (art. 12, comma 4).
Il praticante abilitato. Secondo un parere del CNF del 2018, riportato dalle riviste professionali, il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo non è obbligato ad avere una propria polizza, anche se è raccomandabile; i suoi atti sono comunque coperti dalla polizza del dominus. La pratica forense e il patrocinio sostitutivo sono spiegati nella guida sulla pratica forense.
Prima del rinnovo
- Il fatturato dell’ultimo esercizio è ancora nella categoria del massimale.
- Il massimale è adeguato al valore delle cause che segui, non solo al minimo.
- La polizza prevede retroattività illimitata e ultrattività decennale.
- Franchigie e scoperti non sono opponibili al terzo.
- È coperta la custodia di somme e documenti dei clienti.
- La polizza infortuni copre collaboratori e praticanti non INAIL.
- Hai comunicato gli estremi aggiornati all’Ordine.
- Il modello della lettera d’incarico riporta i nuovi estremi.
Con Omega
La polizza, dove serve
- Nella scheda di ogni avvocato registri compagnia, numero, massimale e scadenza della polizza RC: la lettera d’incarico li legge da lì.
- Adempimenti confronta il massimale con la categoria minima del DM e tiene le coperture dello studio (polizza collettiva, infortuni) con la loro scadenza.
- Il rinnovo della polizza e la comunicazione all’Ordine sono scadenze di serie, con il promemoria delle Automazioni.
Tutte le guide di Omega Avvocati
Foto di copertina: Blogtrepreneur — CC BY 2.0


