In breve
- Chi si iscrive per la prima volta alla Cassa prima dei 35 anni paga per sei anni metà dei minimi: nel 2026 1.395 € di soggettivo e 177,50 € di integrativo. Le percentuali in autoliquidazione restano intere.
- L’esonero temporaneo dal minimo soggettivo si chiede una sola volta (fino a tre per maternità o adozione), nei casi dell’art. 21, comma 7, L. 247/2012, entro il 30 settembre dell’anno.
- Chi ha pagato ridotto può integrare il restante 50% del soggettivo entro 12 anni dalla prima iscrizione, con l’1,50% annuo di interessi, per aumentare la pensione.
Il Regolamento unico della previdenza forense, in vigore dal 1° gennaio 2025, prevede tre strade per chi non riesce a sostenere i **contributi minimi** per intero: la **riduzione alla metà** per i primi sei anni (art. 37), l’**esonero temporaneo** dal minimo soggettivo (art. 40) e l’**integrazione volontaria** di quanto non pagato (art. 39). Si confondono spesso, anche perché fino al 2024 le regole per i giovani erano altre: esonero dall’integrativo minimo per cinque anni, poi metà per altri quattro.
Questa guida mette in fila i requisiti, le scadenze e cosa resta dovuto in ogni caso, con un conto svolto che mostra quanto si risparmia davvero con la riduzione. Il quadro generale di minimi, aliquote e Modello 5 è nella guida ai [contributi Cassa Forense 2026](/guide/contributi-cassa-forense-2026).
01Riduzione, esonero, integrazione: le differenze
| Riduzione alla metà | Esonero temporaneo | Integrazione volontaria | |
|---|---|---|---|
| Norma | art. 37, c. 2 | art. 40 | art. 39 |
| Su cosa | Soggettivo e integrativo minimi | Solo soggettivo minimo | Il 50% di soggettivo non pagato |
| Chi | Prima iscrizione alla Cassa prima dei 35 anni | Casi dell’art. 21, c. 7, L. 247/2012 | Chi ha avuto la riduzione |
| Quanto dura | I primi 6 anni di iscrizione | Un anno solare, una volta (fino a tre per maternità o adozione) | Anno per anno, entro 12 anni dalla prima iscrizione |
| Domanda | No, automatica | Sì, entro il 30 settembre dell’anno | Sì, versamento volontario |
| Validità per la pensione | Anno intero ai fini del diritto | Anno intero ai fini del diritto | Aumenta il montante |
02La riduzione dei primi sei anni
| Contributo minimo | Intero 2026 | Ridotto 2026 | Ridotto 2025 |
|---|---|---|---|
| Soggettivo | 2.790,00 € | 1.395,00 € | 1.375,00 € |
| Integrativo | 355,00 € | 177,50 € | 175,00 € |
| Maternità | 94,00 € | 94,00 € (non ridotto) | 57,65 € |
- Requisito unico: la prima iscrizione alla Cassa deve decorrere da una data anteriore al compimento dei 35 anni. Chi si iscrive a 35 anni compiuti paga i minimi interi dal primo anno.
- Durata: i primi sei anni di iscrizione alla Cassa. Non serve domanda: gli avvisi pagoPA arrivano già ridotti.
- Cosa non si riduce: le percentuali dell’autoliquidazione (16% o 17% del reddito, 4% del volume d’affari) e il contributo di maternità.
- Dove non vale: sui contributi pagati per la retrodatazione dell’iscrizione, per il riscatto degli ultraquarantenni e per l’iscrizione facoltativa dei praticanti (art. 39, comma 3).
- Chi era nei primi anni al 31 dicembre 2024: il regolamento non scrive una regola transitoria per le agevolazioni. Gli importi di ogni anno li trovi negli avvisi pagoPA dell’area riservata; se non ti tornano, chiedi alla Cassa prima di pagare.
Un conto svolto. Un’avvocata iscritta a 29 anni, al terzo anno, dichiara per il 2025 un reddito netto di 12.000 € e un volume d’affari di 13.000 €. Nel 2025 ha pagato i minimi ridotti (1.375 € e 175 €). Con il Modello 5/2026 versa la differenza fra le percentuali intere e i minimi pagati.
| Voce | Con la riduzione (€) | Senza riduzione (€) |
|---|---|---|
| Soggettivo minimo 2025 | 1.375,00 | 2.750,00 |
| Integrativo minimo 2025 | 175,00 | 350,00 |
| Eccedenza soggettivo (16% × 12.000 = 1.920) | 545,00 | 0 (il minimo copre di più) |
| Eccedenza integrativo (4% × 13.000 = 520) | 345,00 | 170,00 |
| Totale per il 2025 | 2.440,00 | 3.270,00 |
03L’esonero temporaneo: un anno senza minimo soggettivo
L’esonero si chiede nei casi dell’art. 21, comma 7, L. 247/2012, gli stessi in cui la legge non chiede la prova dell’esercizio continuativo della professione:
- l’avvocata in maternità e nei primi due anni di vita del figlio, o nei due anni dall’adozione; l’avvocato vedovo o separato affidatario esclusivo dei figli;
- l’avvocato che è stato o è affetto da una malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
- l’avvocato che assiste in modo continuativo il coniuge o un prossimo congiunto affetto da malattia con totale mancanza di autosufficienza.
| Regola | Cosa dice l’art. 40 |
|---|---|
| Quante volte | Una sola volta in tutta l’iscrizione, per un anno solare. Per maternità o adozione fino a tre volte in tutto, con iscrizione continuativa da almeno tre anni al momento dell’evento. |
| Entro quando | Entro il termine finale di pagamento dei minimi dell’anno: la Cassa indica il 30 settembre dell’anno per cui chiedi l’esonero. |
| Come | Online: «Accessi riservati – Posizione personale – Istanze on line». Decide la Giunta esecutiva. |
| Cosa resta dovuto | Integrativo minimo, contributo di maternità e le percentuali dell’autoliquidazione sul reddito e sul volume d’affari effettivi. |
| Se viene respinta | Nessun interesse né sanzione se paghi entro 30 giorni dalla comunicazione negativa. |
| Recupero | Puoi versare in seguito fino al minimo soggettivo, entro sei anni, con l’1,50% annuo di interessi, per non perdere montante. |
04L’integrazione: rimettere nel montante quello che non hai pagato
La riduzione e l’esonero tengono valido l’anno ai fini del diritto alla pensione, ma nel montante contributivo entra solo quello che hai versato davvero. Per chi si è iscritto dal 2025 la pensione è interamente contributiva, e per tutti la quota maturata dal 2025 si calcola con il contributivo: ogni euro non versato oggi è pensione in meno domani.
- Dopo la riduzione: entro 12 anni dalla prima iscrizione puoi versare il restante 50% del minimo soggettivo, annualità per annualità (art. 39).
- Dopo l’esonero: entro sei anni puoi versare fino al minimo soggettivo non pagato (art. 40, comma 3).
- Interessi: l’1,50% annuo, dal secondo anno successivo a quello di competenza. Pagare presto costa meno.
- Non è un obbligo: nessuna sanzione se non integri. È una scelta di pensione, da valutare insieme al contributo modulare volontario.
Prima del 30 settembre
- Hai controllato l’anno della prima iscrizione alla Cassa e l’età che avevi.
- Sai in quale dei sei anni ridotti sei, se ci sei.
- Se sei in uno dei casi dell’art. 21, comma 7, hai deciso se chiedere l’esonero e hai la documentazione.
- La quarta rata, con il contributo di maternità di 94 €, è in pagamento.
- Il Modello 5 tiene conto dei minimi davvero pagati, ridotti o interi.
- Hai messo in agenda una verifica annuale sull’integrazione.
Con Omega
I minimi giusti nello scadenzario dello studio
- Adempimenti installa le rate dei minimi, il Modello 5 e le due metà dell’autoliquidazione di ogni anno, con le note sugli importi ridotti.
- In Scadenze aggiungi la domanda di esonero entro il 30 settembre e una verifica annuale sull’integrazione.
- Fatture & incassi calcola il 4% di Cassa in ogni fattura, così il volume d’affari per l’autoliquidazione è già sommato.
- Statistiche mostra l’incassato dell’anno per avvocato: basta per capire se il minimo ridotto copre il reddito o se a settembre arriva un’eccedenza.
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Foto di copertina: Fabian Blank — CC0 1.0


